prammatico
prammàtico agg. (pl. m. -ci). – Variante poco usata di pragmatico, ma pressoché esclusiva negli usi seguenti: 1. Nel linguaggio giur., di legge, editto o decreto tendenti a regolare in modo definitivo l’applicazione a casi concreti di una determinata norma giuridica. 2. Col nome di p. sanzione (già presente in lat. tardo, pragmatica sanctio, nelle Novellae di Giustiniano) sono stati indicati varî tipi di provvedimenti: a. Nel basso Impero e nell’Impero bizantino, costituzione imperiale di grado intermedio tra gli editti e i rescritti, che serviva o per prendere provvedimenti eccezionali, o per sancire privilegi per alcune categorie di persone, o per dare disposizioni sull’organizzazione di una provincia o di un pubblico servizio. b. In Sicilia, durante il regno degli Aragonesi, norma legislativa emanata dal re o dal viceré, col parere del consiglio, senza partecipazione del parlamento. c. Nel regno di Francia e nel Sacro Romano Impero, l’editto sovrano che regolava una materia fondamentale per l’organizzazione dello stato, spec. con riguardo alla successione al trono, alle relazioni con la Chiesa, e sim.; in partic.: p. sanzione di Bruges, emanata nel 1438 dal re di Francia Carlo VII per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa; p. sanzione per la successione nei Paesi Bassi, emanata da Carlo V nel 1549 con lo scopo di assicurare in tutte le diciassette province dei Paesi Bassi la successione di un medesimo principe; p. sanzione di Carlo VI (la più nota, considerata spesso la p. sanzione per antonomasia), emanata da Carlo VI nel 1713 per assicurare le regole di successione nei suoi stati, e salvare il principio di indivisibilità e unità dei territorî sottomessi al dominio asburgico.