propter rem
locuz. lat. (propr. «per la cosa [stessa]»), usata in ital. come agg. – Nel linguaggio giur., obbligazione propter rem, lo stesso che obbligazione reale (v. reale2, n. 1 b), cioè l’obbligazione che grava su chi ha la titolarità di un diritto reale, in quanto tale.