purgazione
purgazióne s. f. [dal lat. purgatio -onis, der. di purgare «purgare»]. – 1. L’atto del purgare, del liberare, o anche del liberarsi, da impurità; il termine, raro o ant. in senso materiale, è stato in partic. usato con riferimento all’evacuazione intestinale (anche come sinon. di purga o purgante): il medico ... mi diede una p. preparata con antimonio (Giannone); o per indicare, al sing. o al plur., le mestruazioni: le donne che dànno il latte e la poppa a’ bambini non hanno la debita p. loro (Varchi). Più frequente in senso fig.: la p. dell’anima; p. dei peccati, mediante l’espiazione; Quel ch’avarizia fa, qui si dichiara In purgazion de l’anime converse (Dante), si rivela nella natura della pena espiatoria assegnata alle anime pentite; quell’esame di coscienza andava inteso anche come una p. (Bonsanti). Letter., con il sign. specifico di catarsi: è difficile accertare in che modo, secondo Aristotile, la tragedia operi il miracolo di questa p. dell’anima (Gentile). 2. Nella storia del diritto, dimostrazione della propria innocenza che, nell’età intermedia, l’imputato poteva offrire mediante diverse prove (come, per es., i cosiddetti «giudizî di Dio»: v. giudizio, n. 1 e) a cui si sottoponeva; era detta p. canonica quando le prove consistevano in un giuramento (giuramento purgatorio) o nella partecipazione a riti religiosi e ai sacramenti, mentre era detta p. d’infamia la conferma delle dichiarazioni del reo mediante la tortura: le p. per mezzo de’ ferri infocati o delle acque ferventi o gelate furono non men da’ principi che da’ sommi pontefici ammesse e commendate (Giannone); ritornarono certe spezie di giudizî divini, che furono detti p. canoniche (Vico); un altro ridicolo motivo della tortura è la p. dell’infamia, cioè un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa (Beccaria). 3. Nel linguaggio giur.: a. P. della mora, rimozione degli effetti della costituzione in mora di un debitore, che si produce quando sia possibile al debitore provvedere in ritardo al suo adempimento e risarcire il danno provocato dalla mora stessa, o quando il creditore rinunci ai suoi diritti o conceda una proroga al debitore. b. Nell’abrogato codice pe-nale, p. della contumacia, la cessazione dello stato di contumacia conseguente alla costituzione tardiva e volontaria del condannato, che in taluni casi determinava la nullità della sentenza e la rinnovazione del dibattimento. c. P. delle ipoteche, la liberazione di un immobile dalle ipoteche che vi siano iscritte operata dall’acquirente (consiste nell’offerta al creditore o ai creditori di una somma pari al prezzo di acquisto del bene, o pari al valore dello stesso se l’acquisto è avvenuto a titolo gratuito); l’espressione, non più accolta nella legislazione vigente, rimane in uso nel linguaggio forense.