ratifica
ratìfica s. f. [der. di ratificare]. – 1. a. In diritto civile, approvazione, da parte dell’interessato, di un negozio giuridico compiuto da un suo rappresentante non investito dei poteri di compierlo o che abbia esorbitato dalla facoltà conferitagli: possiede effetti retroattivi, salvi restando i diritti acquisiti da terzi prima della ratifica. b. In diritto pubblico, riconoscimento, da parte dell’organo competente in ultima istanza, della definitiva validità di un atto deliberato, con validità provvisoria, da un organo esecutivo: sottoporre una delibera adottata d’urgenza dalla giunta alla r. del consiglio comunale. Nel linguaggio non strettamente giur., è usato spesso come sinon. di approvazione, conferma, convalida. 2. In diritto internazionale, atto con il quale uno stato (nella persona, in Italia, del presidente della Repubblica, e per lo più in base a una apposita legge approvata dal Parlamento) dichiara di volere costituire con un altro stato, o con una pluralità di altri stati o soggetti di diritto internazionale, un accordo, il cui contenuto è stabilito nel testo dell’accordo stesso precedentemente fissato e firmato dai plenipotenziarî: strumento di r.; scambio, deposito delle ratifiche.