ravvedimento
ravvediménto s. m. [der. di ravvedersi]. – Il fatto di ravvedersi: il suo r. mi fa sperare bene; il pentimento non è ancora ravvedimento. In diritto penale, r. operoso, l’ipotesi in cui il reo desista spontaneamente dall’azione criminosa prima che questa abbia compiuto i suoi effetti o comunque si adoperi, dopo l’azione, perché l’evento non si realizzi: a seconda del grado di effettiva realizzazione del danno sociale cui dà luogo il reato, il ravveduto o non è considerato punibile o è punito con forti attenuanti.