reductio ad aequitatem
〈redùkzio ad ekuitàtem〉 locuz. lat. (propr. «riduzione a equità»), usata in ital. come s. f. – Nei contratti con prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica, ovvero differita, l’equa modificazione delle condizioni del contratto, offerta – per evitare la risoluzione del contratto – al soggetto la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa (v. onerosità): è ammessa anche nei contratti con obbligazioni di una sola parte, quando la prestazione di questa sia divenuta eccessivamente onerosa.