rescindere
rescìndere v. tr. [dal lat. rescindĕre, comp. di re- e scindĕre «scindere»] (coniug. come scindere). – 1. letter. Fare in brani o a pezzi, strappare: r. o rescindersi la veste, le chiome. 2. fig. Annullare, abolire. È usato spec. nel linguaggio giur. (v. rescissione): r. un contratto, un’obbligazione. ◆ Part. pres. rescindènte, anche come agg. nell’espressione giur. giudizio rescindente, fase del giudizio di revocazione, in cui il giudice deve limitarsi ad accertare se ricorra, nel caso sottoposto al suo esame, uno dei motivi per i quali la revocazione è ammessa e se tra il motivo idoneo eventualmente accertato e la decisione impugnata esista nesso di causalità (al giudizio rescindente segue il giudizio rescissorio, nel quale il giudice emette una pronuncia sul merito della causa). ◆ Part. pass. rescisso.