restitutio in integrum
〈restitùzzio in ìnteġrum〉 locuz. lat (propr. «restituzione nelle condizioni primitive»). – Espressione del diritto romano indicante il ripristino dell’originario stato di diritto alterato dal verificarsi di gravi circostanze (per es., la caduta in prigionia di un cittadino o l’inganno a carico di un minore e a lui pregiudizievole): era operato dal magistrato in seguito al verificarsi di eventi ulteriori (per es., la liberazione del prigioniero o la scoperta dell’inganno). Nel linguaggio giur. moderno l’espressione è usata per indicare la reintegrazione in pristino che si ha nel risarcimento del danno in forma specifica e anche la riduzione in pristino che è l’effetto delle azioni possessorie e dell’azione di denuncia di nuova opera. Per estens. si usa l’espressione anche fuori del linguaggio giur.: per es., in medicina si parla di restitutio in integrum (più spesso ad integrum «restituzione all’integrità») con riferimento all’esito di un processo morboso, caratterizzato dalla guarigione completa dell’organo ammalato, con la scomparsa definitiva di tutti i fenomeni morbosi, senza reliquato anatomico o funzionale.