riabilitazione
riabilitazióne s. f. [der. di riabilitare]. – 1. Il complesso delle misure mediche, fisioterapiche, psicologiche e di addestramento funzionale intese a migliorare o ripristinare l’efficienza psicofisica di soggetti portatori di minorazioni congenite o acquisite: a seconda dei casi, mira a realizzare l’autosufficienza nel soddisfacimento dei bisognî elementari, il miglioramento delle attitudini ai rapporti interpersonali, il recupero parziale o totale delle capacità lavorative e il collocamento in un adeguato posto di lavoro che consenta un’autonomia economica o, nei casi di seria menomazione psicofisica, rappresenti essenzialmente una misura ergoterapica. Rappresenta la terza fase dell’intervento medico, successiva e complementare a quelle di ordine preventivo e diagnostico-curativo, e riveste la massima importanza in alcuni settori, per cui si distinguono la r. cardiologica, la r. respiratoria, la r. ortopedica, la r. neurologica, la r. psichiatrica. 2. a. Nell’uso giur., restituzione, reintegrazione nella capacità giuridica e nei diritti perduti in seguito a una condanna, disposta in determinate circostanze con sentenza del giudice competente: r. del condannato, in diritto penale comune e militare, che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto della condanna, preludendo alla reintegrazione nel grado o nell’ufficio (può essere concessa dopo che siano passati cinque anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena, e quando il reo abbia tenuto buona condotta). Per estens., nel linguaggio politico, restituzione nella pienezza dei diritti di un membro del partito o del governo ingiustamente colpito da gravi provvedimenti disciplinari, amministrativi o anche penali (riferito più spesso a partiti e stati comunisti): chiedere la r. di un militante radiato dal partito, di un membro del governo incarcerato o giustiziato. b. fig. Reintegrazione di una persona nella stima, nell’onorabilità e nella reputazione sociale perdute in seguito ad azioni disonorevoli e infamanti, o ritenute tali: la sua r., una volta dimostrata la propria estraneità ai fatti imputatigli, è stata piena. 3. Ripristino, riacquisizione di efficienza e funzionalità di strutture economiche: r. di un impianto, di un complesso industriale.