ricettizio
ricettìzio (o recettìzio) agg. [dal lat. tardo recepticius, der. di receptus, part. pass. di recipĕre «ricevere, accogliere»]. – 1. Nel linguaggio giur., che riguarda, che comporta la ricezione: dichiarazioni (di volontà) r. o non r., a seconda che, per essere efficaci, debbano o no essere indirizzate a una persona determinata; rinvio r., contrapposto al rinvio formale, quello che si ha quando un soggetto (persona fisica o giuridica) rinvia un atto o una norma posta in essere da altro soggetto, recependola e facendola propria (v. rinvio, n. 2). 2. Chiesa r. (e, assol., la r., una recettizia s. f.), fondazione o corporazione ecclesiastica che, nel passato (fino al 1867), era riconosciuta come persona giuridica: formata da un collegio di chierici con lo scopo della cura delle anime e dell’esercizio collettivo del culto, aveva un patrimonio in comune le cui rendite spettavano in parte proporzionata ai partecipanti.