sanzione
sanzióne s. f. [dal fr. sanction, e questo dal lat. sanctio -onis «prescrizione», der. di sanctus, part. pass. di sancire «sancire»]. – 1. a. Approvazione di una legge da parte dell’organo titolare della sovranità (il capo dello stato o, in regimi retti a monarchia, il detentore del potere regio), in quanto concorre con le assemblee legislative alla formazione dell’atto normativo: presentare, sottoporre una legge alla s. reale; ottenere la s. del Parlamento (nel vigente ordinamento costituzionale italiano, la sanzione è stata abolita in conseguenza del sistema adottato, secondo il quale il capo dello stato non partecipa alla formazione delle leggi ma si limita a promulgarle, controllando la regolarità del relativo procedimento). b. In senso fig., approvazione, accettazione, conferma: il provvedimento ebbe la s. di tutti i condòmini; il nuovo farmaco ha già avuto la s. della medicina ufficiale. 2. Con sign. generico, qualsiasi mezzo con cui si afferma l’autorità e si impone il rispetto di una norma (morale, religiosa, giuridica). In partic.: a. In diritto, misura afflittiva (in senso lato) predisposta dall’ordinamento giuridico a carico della persona responsabile di un atto illecito: s. penale, la pena stessa, che viene inflitta al reo riconosciuto colpevole attraverso la sentenza di condanna; s. civile, che può essere aggiunta alla sanzione penale, in genere con lo scopo di attenuare le conseguenze di un reato, e può consistere, per es., nell’obbligo per il colpevole di restituire il bene sottratto, di risarcire il danno prodotto, e sim. (una sanzione civile è anche la pubblicazione della sentenza penale di condanna); s. amministrativa, punizione, spesso di carattere pecuniario, inflitta dall’autorità amministrativa a chi viola una norma di natura amministrativa o incorre in una contravvenzione; s. disciplinare, sanzione amministrativa a carico di pubblici funzionarî. Carattere particolare ebbero le sanzioni contro il fascismo, complesso di leggi e provvedimenti emanati nel 1944 per la punizione e repressione dei delitti commessi dai fascisti, la devoluzione dei profitti di regime e l’epurazione della pubblica amministrazione. b. Nel diritto internazionale, misura o complesso di misure, costituite da forme varie di ritorsione e di rappresaglia che possono essere decise da un singolo stato (s. individuali) o da una pluralità di stati (s. collettive) a carico di un paese che abbia violato le norme che regolano i rapporti internazionali; se le misure riguardano interessi e scambî commerciali, finanziarî, economici con altri paesi, si parla di s. economiche (delle quali una delle più severe è l’embargo). Costituiscono un esempio storico di sanzioni economiche quelle adottate dalla Società delle Nazioni contro l’Italia dal novembre 1935 al luglio 1936 come censura per l’invasione dell’Abissinia, chiamate per antonomasia le sanzioni (e nella definizione della propaganda fascista le inique sanzioni), o successivamente quelle deliberate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU contro l’Iraq, in quanto responsabile dell’invasione del Kuwait nell’agosto 1990. 3. In diplomatica (anche nella forma lat. sanctio), la formula situata nell’escatocollo dei documenti pubblici o privati, con la quale si minacciavano pene pecuniarie o spirituali ai trasgressori di quanto convenuto o stabilito nell’atto.