scioglimento
sciogliménto s. m. [der. di sciogliere]. – 1. Lo sciogliere, lo sciogliersi, l’essere sciolto, spec. in alcune accezioni di sciogliere: a. Risoluzione di un vincolo morale o giuridico: lo sc. di un voto (o, anche, da un voto), lo sc. di un contratto, attuabile solo per mutuo consenso dei contraenti (che si rivela mutuo dissenso se considerato avendo riguardo al precedente e contrario consenso), o per cause ammesse dalla legge (per es., inadempimento, impossibilità sopravvenuta); sc. del matrimonio, cessazione di un vincolo coniugale per causa posteriore alla celebrazione (morte di un coniuge o dichiarazione di morte presunta, divorzio): restano validi tutti gli effetti del matrimonio, di carattere sia personale sia patrimoniale, prodottisi fino alla data dello scioglimento. b. Cessazione dell’attività di un’associazione, di un’assemblea e sim.: sc. di una società; lo sc. di un partito politico, d’autorità o per autonoma decisione; lo sc. dei Consigli comunali, provinciali, regionali, per normale scadenza del mandato o per decisione del governo con decreto motivato del presidente della Repubblica; lo sc. del Parlamento, delle Camere, quando s’interrompe, per motivi diversi, il funzionamento di un’assemblea elettiva e si dispongono nuove elezioni, come prerogativa, nelle monarchie assolute, del sovrano, e oggi istituto regolato da apposite norme costituzionali. c. Passaggio dallo stato solido a quello liquido: in primavera avviene lo sc. delle nevi. d. non com. Epilogo, conclusione di un’opera drammatica o narrativa: è un dramma molto debole, con uno sc. artificioso. 2. In geometria, sc. delle singolarità, v. singolarità, n. 2 b.