statuto2
statuto2 s. m. [dal lat. tardo statutum, forma neutra del part. pass. statutus di statuĕre «stabilire»]. – 1. ant. Ciò che è stato stabilito, disposto, deliberato, e che perciò può acquistare valore di legge o comunque di norma: sì s’innoltra ne lo abisso De l’etterno s. quel che chiedi, Che da ogne creata vista è scisso (Dante), dove l’«eterno statuto» è la mente stessa di Dio nella quale fin dall’eternità tutto è stabilito. 2. a. Nel medioevo e nell’età rinascimentale, il complesso e la raccolta organica delle norme legislative e consuetudinarie che regolavano l’attività di organismi statali democratici e di enti di interesse pubblico o anche privati (in questa accezione è usato indifferentemente al sing. o al plur.): lo s. o gli s. dei Comuni, delle Repubbliche marinare, o della città di Lucca, di Amalfi; lo s. o gli s. delle corporazioni mercantili e professionali, o dei lanaioli, dei tintori, dei medici e degli speziali; s. consortili; s. marittimi, quelli che, nelle repubbliche marinare, regolavano la navigazione, i traffici e i commerci marittimi. Gli s. comunali furono completamente abrogati solo in epoca napoleonica e sono tornati accidentalmente e parzialmente in vigore solo quando espressamente richiamati da leggi statali o regionali (per es., gli statuti ampezzani). b. In età moderna, atto legislativo formale, emanato dal capo di uno stato monarchico, in cui sono sanciti i principî fondamentali che regolano la struttura e il funzionamento dello stato e dei suoi organi di governo, i diritti e i doveri dei cittadini: lo s. (o la costituzione, la carta costituzionale) di Carlo Alberto del 1848 o lo s. albertino, nel Regno sardo. c. Nell’ordinamento delle regioni in Italia, s. regionale, l’insieme delle norme e delle disposizioni relative all’organizzazione amministrativa interna (riguardanti, tra l’altro, l’esercizio del diritto d’iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti interni, la scelta del capoluogo, i rapporti con gli enti locali, le norme per la pubblicazione delle leggi regionali, ecc.) che, secondo il dettato della Costituzione (articoli 114 e seguenti e, in partic., art. 123) ogni regione (in forme diverse, a seconda che si tratti di regioni a s. normale e regioni a s. speciale, per cui v. regione, n. 2 a) è tenuta ad adottare, su delibera del Consiglio regionale e con approvazione come legge della Repubblica. d. Nelle organizzazioni internazionali, accordo plurilaterale che disciplina i rapporti reciproci dei varî stati che vi partecipano e ne regola la cooperazione: lo s. della Corte permanente di giustizia internazionale, delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza dell’ONU. e. In diritto civile, statuto dei lavoratori (o dei diritti dei lavoratori), la legge che ne riconosce e tutela i diritti sul lavoro (v. lavoratore). f. Il complesso delle norme fondamentali che regolano la struttura e l’attività di associazioni, istituti e altri enti privati: lo s. di una società di cultura, scientifica, sportiva; lo s. di un istituto di ricerca; riformare lo s. di un partito politico. Nelle società per azioni, atto normativo autonomo con il quale un ente stabilisce il proprio assetto strutturale, regola l’organizzazione interna, i proprî fini e i mezzi per conseguirli, i diritti e i doveri dei componenti, i rapporti con altre società, ecc. 3. Sul modello del fr. statut, lo stato giuridico, il modo di essere e la situazione di fatto di persone, categorie, enti: lo s. delle minoranze etnico-linguistiche; il profondo cambiamento dello s. della donna nella società contemporanea. In partic.: a. In diritto internazionale privato, s. personale, il complesso delle norme che, in deroga alle disposizioni di diritto comune, regolano i rapporti di diritto privato di cittadini stranieri: vi fanno parte, in genere, le norme di diritto matrimoniale, familiare e successorio. b. Fondamento teorico, natura, caratteristiche, competenze e limiti di un settore di studî, di ricerca: lo s. epistemologico della fisica; anche assol.: lo s. della matematica. c. In linguistica, statuto della frase, la sua struttura in rapporto al tipo di comunicazione o messaggio che sussiste tra chi rivolge la frase (o il discorso) e colui al quale si rivolge.