stupefacente
stupefacènte agg. e s. m. [part. pres. di stupefare]. – 1. agg. Che desta stupore: una notizia, uno spettacolo s.; è stato di una s. arroganza; è usato anche con valore verbale neutro: è s. vedere con quanta pazienza assiste i vecchi. 2. agg. e s. m. Sostanza s., e più comunem. stupefacente s. m., sostanza naturale o sintetica che, anche a piccole dosi, agisce modificando lo stato di coscienza e lo stato emotivo e, nell’uso ripetuto, determina una condizione di sofferenza somatica e psichica, che si traduce in una condizione di dipendenza, inducendo inoltre nell’organismo una progressiva assuefazione (nel senso che il conseguimento dell’effetto voluttuario richiede l’assunzione di sempre maggiori quantitativi di sostanza, progressivamente sempre più tollerata dall’organismo stesso). Vengono genericamente considerate stupefacenti numerosissime sostanze eterogenee, quali l’oppio e i suoi derivati morfina ed eroina, la cocaina, la mescalina, la psilocibina, l’anfetamina, la dietilamide dell’acido lisergico (LSD), ecc.; vi si accomunano talora anche altri farmaci psicotropi, come i barbiturici e molti ansiolitici, capaci di dare assuefazione e indurre in stato di dipendenza. Gli stupefacenti, oltre a indurre comportamenti anormali, sconvolgono specifici sistemi neuronali determinando in tal modo modificazioni delle funzioni del sistema nervoso centrale, e, col tempo, deteriorano il processo di nutrizione degli organismi. Lo stato di bisogno indotto è diverso a seconda della sostanza considerata; la condizione di dipendenza, in caso di brusca cessazione della somministrazione, si traduce spesso in una sindrome (sindrome di astinenza) di altissima gravità. Disciplina penale degli s., l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la coltivazione, la fabbricazione, la produzione, il commercio e la detenzione delle sostanze considerate stupefacenti: frequentemente modificate a causa della estrema complessità del fenomeno della tossicodipendenza, tali norme distinguono fondamentalmente le attività connesse al traffico di droga, severamente represso, da quelle connesse al consumo e alla detenzione di modiche quantità di stupefacente, che, per quanto non lecite, sono trattate mitemente, fino al limite della non punibilità.