traditio
〈tradìzzio〉 s. f., lat. – Termine equivalente all’ital. «consegna, trasmissione» (v. tradizione), ancora in uso nel linguaggio giur. per indicare un modo di acquisto di una cosa mobile, e quindi di trasmissione del possesso di una cosa mobile, attuato mediante la consegna materiale della cosa, dal precedente al nuovo possessore; è detta invece t. ficta («consegna finta») la consegna simbolica di una cosa immobile, attuata mediante documenti, la consegna della chiave, o con altro mezzo; e t. brevi manu la trasmissione del possesso senza la consegna della cosa in quanto colui che acquista il possesso ne ha già la detenzione (v. brevi manu, locuz. passata anche all’uso com., ma con sign. più generico); si ha t. longa manu quando la cosa non viene consegnata materialmente, ma indicata e messa a libera disposizione del nuovo possessore. Nel diritto giustinianeo è chiamata quasi traditio la tolleranza (intesa però questa come volontà dichiarata ed espressa in un documento) dell’esercizio di un diritto di servitù, che costituisce uno dei modi di costituzione delle servitù rustiche e dell’usufrutto.