ufficiale2
ufficiale2 (ant. uffiziale, ufiziale, uficiale, officiale, ecc.) s. m. e f. (nel sign. 1 a e 2) [dal lat. tardo officialis, uso sostantivato dell’agg. officialis (v. la voce prec.)]. – 1. Denominazione generica di persona incaricata di un pubblico ufficio. In partic.: a. Pubblico u., chi esercita funzioni pubbliche, tutelate dalla legge penale mediante speciali figure di reato (v. pubblico1, n. 1); anticam. la parola aveva sign. più vicino all’odierno impiegato. Specificando la particolare funzione che la persona esercita nella pubblica amministrazione: u. di posta (o postale), impiegato che, in uffici e ricevitorie postali, è addetto ai rapporti con il pubblico; u. sanitario, funzionario del Comune, laureato in medicina e chirurgia, che, anche come organo periferico del ministero della Salute, provvede al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nel territorio di sua competenza; u. di stato civile, il sindaco, o il funzionario da lui delegato, che in un Comune ha il compito e la responsabilità di ricevere gli atti di stato civile, conservare e custodire i registri e ogni altro documento che vi si riferisca, e rilasciare gli estratti e i certificati; u. giudiziario, ausiliare dell’ordine giudiziario che ha il compito di assistere il giudice nell’udienza, di eseguirne gli ordini e di notificare gli atti; u. di polizia giudiziaria, militare o funzionario civile (per es., ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza, graduati del corpo degli agenti di custodia, ispettori dell’amministrazione delle poste e dei telegrafi) investito di compiti di polizia giudiziaria. b. Nella Curia romana, ufficiali (più propr. officiali) delle Sacre congregazioni, il personale addetto agli uffici delle Sacre congregazioni romane, suddiviso in due categorie: u. maggiori (cardinali, il segretario o l’assessore, il sottosegretario o il sostituto) e u. minori (minutanti, personale di concetto, sacerdoti). c. Nelle attività sportive, u. di gara, il funzionario della federazione sportiva o il rappresentante del comitato organizzatore preposto al controllo del regolare svolgimento d’una prova sportiva. d. Ufficiali della condotta, antica magistratura fiorentina, preposta al reclutamento di truppe mercenarie. 2. a. Nelle forze armate e nei corpi militarizzati, qualifica e denominazione generica dei militari e militarizzati che appartengono alla più alta delle tre categorie gerarchiche dei quadri (quella appunto degli ufficiali: le altre due sono dei sottufficiali e dei graduati di truppa), suddivisa a sua volta in u. inferiori (sottotenente, tenente e capitano nell’Esercito e nell’Aeronautica militare; guardiamarina, sottotenente e tenente di vascello nella Marina militare), u. superiori (maggiore, tenente colonnello e colonnello e, rispettivamente, capitano di corvetta, di fregata e di vascello), u. generali (generale di brigata, di divisione e di corpo d’armata nell’Esercito; generale di brigata, di divisione e di squadra aerea nell’Aeronautica militare; contrammiraglio, ammiraglio di divisione e di squadra nella Marina militare). Gli ufficiali sono inoltre suddivisi, secondo il rapporto d’impiego e gli obblighi relativi di servizio, in tre grandi categorie: u. in servizio permanente (nell’uso corrente u. di carriera, vincolati da costante rapporto d’impiego e la cui posizione può essere o in servizio effettivo sigla SPE, o a disposizione in applicazione della legge di avanzamento, o in aspettativa per motivi di servizio o privati, o sospesi dall’impiego per motivi di carattere disciplinare o penale); u. in congedo (vincolati da temporaneo rapporto d’impiego, a loro volta suddivisi in quattro categorie: u. dell’ausiliaria, che, provenienti dagli ufficiali di carriera, hanno l’obbligo di ricoprire determinati incarichi sino al raggiungimento di limiti di età; u. di complemento, generalm. in servizio temporaneo di prima nomina in osservanza del servizio di leva o, anche, raffermati per uno o più anni in base alle necessità del ministero della difesa di dover ricoprire vuoti organici in determinati ruoli o specialità delle forze armate; u. della riserva e della riserva di complemento, provenienti dal servizio permanente o dall’ausiliaria e dal complemento per raggiunti limiti di età, con obbligo di servizio solo in caso di guerra); u. in congedo assoluto (non hanno più alcun obbligo di servizio per raggiunti limiti di età; attualmente il limite è compreso tra i 62 anni degli ufficiali inferiori e i 73 degli ammiragli e generali). Con particolari denominazioni indicanti la speciale funzione o mansione da svolgere: u. di guardia, u. d’ispezione, u. di picchetto, ecc. b. Qualifica e denominazione generica di appartenenti ai quadri direttivi di alcuni apparati e corpi civili: u. della marina mercantile, suddivisi in u. di coperta e u. di macchina (allievo u., terzo u., secondo u., primo u., capitano o direttore di macchina) e u. commissarî (allievo, secondo, primo e capo commissario); u. dell’aviazione civile; u. dei vigili urbani, u. dei vigili del fuoco. In marina e nell’aviazione civile, u. di rotta, membro dell’equipaggio di una nave (appartenente alla categoria degli ufficiali di coperta nella marina mercantile, agli ufficiali di stato maggiore in quella militare) o di un aeromobile (appartenente alla categoria dei piloti, della quale costituisce anche titolo professionale di carriera: u. di rotta di prima classe, u. di rotta di seconda classe), che ha il compito precipuo di determinare, riconoscere, dirigere la rotta della nave o dell’aeromobile. 3. Negli ordini cavallereschi, ufficiale o cavaliere u., grado, negli ordini divisi in più classi, inferiore a quello di commendatore e superiore a quello di cavaliere; in taluni ordini agli ufficiali corrispondono i cavalieri di 1ª classe. ◆ Dim. e vezz. ufficialétto, ufficialino, ufficiale giovane, novellino, ma anche elegante, brillante; spreg. ufficialùccio; accr. ufficialóne, ufficiale alto e robusto. Tutti gli alterati si riferiscono quasi esclusivam. a ufficiali delle forze armate e dei corpi militarizzati.