uguaglianza
(o eguaglianza) s. f. [der. di uguagliare, eguagliare]. – 1. a. Condizione di cose o persone che siano tra loro uguali, cioè abbiano le stesse qualità, gli stessi attributi (in generale, o in un certo ambito): u. tra due oggetti; u. di forze tra due avversarî, di valore tra due giocatori, ecc. b. In matematica, uguaglianza indica comunem. il fatto di godere delle medesime proprietà; si tratta di una relazione binaria rappresentata con il simbolo di u., =, che lega appunto due enti (detti membri dell’uguaglianza). Più precisamente, il termine denota un concetto che viene introdotto in modo diverso nei varî settori della matematica, pur indicando sempre una relazione di equivalenza (anzi, il concetto di relazione di equivalenza nasce come generalizzazione delle classiche proprietà dell’u.: proprietà riflessiva, a = a; proprietà simmetrica, se a = b allora b = a; proprietà transitiva, se a = b e b = c allora a = c); in partic.: u. di insiemi, il fatto di avere gli stessi elementi; u. di figure geometriche, sovrapponibilità mediante un movimento rigido o isometria (più correttamente, in questo senso, si parla di congruenza di figure, anche se sono comuni dizioni come u. di segmenti, criterî di u. dei triangoli); in geometria piana, si parla anche di u. diretta con riferimento a figure che si possono far coincidere con un movimento rigido che si svolge interamente nel piano, e di u. inversa quando è invece necessario ricorrere a una simmetria assiale, o ribaltamento attorno a una retta); u. di espressioni algebriche, riferita a due espressioni, come (x−y) (x+y) e x2−y2, che, anche se scritte in modo diverso, assumono gli stessi valori (in questo caso il termine è sinon. di identità; in un contesto algebrico, il simbolo = è usato anche per collegare i due membri di un’equazione, con un sign. diverso dal precedente). 2. a. La condizione per cui ogni individuo o collettività devono essere considerati alla stessa stregua di tutti gli altri, e cioè pari, uguali, soprattutto nei diritti politici, sociali ed economici: pretendiamo u. di trattamento per tutti; riconoscere l’u. dei cittadini di fronte alla legge; l’u. fu uno dei principî fondamentali della rivoluzione francese. Nel diritto costituzionale si distingue un’u. formale, per la quale si riconosce a tutti gli uomini pari capacità giuridica, e in particolare a tutti i cittadini pari godimento di tutti i diritti politici, e un’u. sostanziale, che è compito della Repubblica promuovere, secondo il dettato dell’art. 3 della Costituzione, per realizzare «il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». In diritto internazionale, u. degli stati, situazione in cui si trovano gli stati in quanto componenti della comunità internazionale, quali membri, cioè, di una società perfettamente paritaria, enti sovrani indipendenti gli uni dagli altri. b. Con sign. più generico, parità di condizione (o il sentimento di essere di condizione pari): gli parve che i due compagni gli parlassero con un accento di cameratesca u. che lo commosse (Jovine). 3. La qualità e l’aspetto di cosa che presenti una superficie uniforme, liscia, senza asperità: u. di un terreno; fig., u. di stile, in uno scrittore.