ultimatum
ultimàtum s. m. [voce lat. mod. (del linguaggio diplomatico), der. del lat. class. ultĭmus «ultimo»]. – 1. In diritto internazionale, atto giuridico unilaterale, con il quale uno stato fa conoscere a un altro stato le sue ultime proposte su di una determinata questione, e chiede al riguardo una precisa risposta: u. semplice, se non contiene alcuna indicazione circa le misure cui lo stato intende ricorrere in caso di mancata risposta, o di risposta non soddisfacente; u. qualificato, se indica una delle misure che, nel caso sopra accennato, lo stato intenderebbe adottare (rappresaglia, blocco pacifico, occupazione di un territorio, instaurazione dello stato di guerra, ricorso a un organo internazionale quale il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite). L’ultimatum qualificato costituisce una dichiarazione di guerra condizionata, se contiene l’avvertimento che, non pervenendo una risposta soddisfacente entro un termine fissato, lo stato inviante si considera in guerra con lo stato destinatario a decorrere dal termine stesso. 2. estens. Ingiunzione, intimazione definitiva e perentoria che comporta, se disattesa, una punizione o una rappresaglia: gli ho dato un u.: o rende il denaro o lo denuncio per truffa; questo è l’u. della direzione: se non accetto il trasferimento vengo licenziato.