ultra petita
locuz. lat. (propr. «oltre il richiesto»), usata in ital. come agg. e avv. – Espressione del linguaggio giur. (forma abbreviata della frase ne eat iudex ultra petita partium «non vada il giudice oltre le richieste delle parti», regola del diritto comune, codificata anche nell’art. 112 del Codice di procedura civile, che impone al giudice di attenersi, nel processo civile, all’oggetto della controversia quale gli è stato esposto dalle parti in causa), con cui viene comunem. indicato il vizio, nella decisione del giudice, consistente nell’accordare alla parte più di quanto abbia domandato, cioè nell’esorbitanza della pronuncia del giudice dal petitum; come vizio di attività processuale, invalida la decisione e costituisce motivo di impugnazione della sentenza.