vacatio
〈vakàzzio〉 s. f., lat. – Vacazione, cioè vacanza, sospensione di qualche cosa, esenzione da qualche obbligo. In partic.: 1. Nel diritto romano, privilegio analogo all’immunità e consistente nell’esenzione dagli obblighi cui il civile o il militare sono, o possono essere, sottoposti. 2. Nel linguaggio giur., vacatio legis, il periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale e la sua effettiva entrata in vigore, periodo che normalmente è di 15 giorni, ma può essere anche, se esplicitamente previsto dalla legge stessa, più breve o più lungo, oppure indeterminato (per es., quando l’entrata in vigore di una legge è condizionata dall’emanazione di un suo regolamento) o addirittura mancare del tutto (nel qual caso la legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione).