ventilazione
ventilazióne s. f. [dal lat. ventilatio -onis, der. di ventilare: v. ventilare]. – 1. Movimento d’aria prodotto dallo spirare del vento, all’aperto o in luoghi chiusi; esposizione all’azione del vento: su questa parte del colle c’è sempre un po’ di v., anche nelle giornate più afose; c’è troppa v. nel corridoio, sarà bene chiudere qualche finestra. Con sign. e uso più specifico, nella tecnica, qualsiasi azione o procedimento con cui si ricambia l’aria in ambienti chiusi (case d’abitazione, locali pubblici, uffici, locali industriali, miniere, gallerie, navi, ecc.) allo scopo di mantenere in essi condizioni di salubrità. In partic., v. naturale, quella che si ha con la semplice apertura periodica di porte e finestre, o sfruttando la diversa densità dell’aria (provocata dalla differente temperatura) all’interno e all’esterno; v. artificiale o meccanica, quella attuata per mezzo di impianti di compressione o aspirazione o di ventilatori; v. termica, nel caso in cui delle canne verticali (per es., la canna di un camino) colleghino l’ambiente interno con l’atmosfera, permettendo il moto ascensionale dell’aria più calda e quindi un’aspirazione alla sommità della canna stessa. Negli impianti igienico-sanitarî degli edifici, rete di v., insieme delle tubazioni che mettono in collegamento diretto con l’atmosfera i sifoni degli apparecchi. 2. In medicina, v. polmonare, il processo di rinnovamento dell’aria, che si compie nei polmoni per mezzo degli atti respiratorî, valutabile quantitativamente con la misurazione del volume di aria che entra ed esce in un minuto attraverso le vie respiratorie; v. artificiale, lo stesso che respirazione artificiale. 3. a. ant. o raro. Esame, discussione, proposizione di problemi e loro soluzioni, di alternative, ipotesi e possibilità (cfr. ventilare, nel sign. 1 b): v. di proposte, di prossimi cambiamenti nel governo; fu più accetta l’opinione francescana,... e poi dal concilio di Basilea dopo longa v. e discussione approvata (Sarpi). b. V. ereditaria, in diritto civile, procedimento mediante il quale l’autorità giudiziaria ricerca d’ufficio i successori, li invita a emettere la dichiarazione di erede e attribuisce l’eredità a chi abbia dimostrato la sua qualità di erede: è istituto del diritto austriaco (in ted. Verlassenschaftabhandlung), in cui il principio informatore del sistema successorio è che il diritto di succedere deve provarsi davanti al giudice, e l’erede non può prendere possesso dell’eredità senza che questa gli sia stata aggiudicata dall’autorità giudiziaria.