violazione
violazióne s. f. [dal lat. violatio -onis]. – L’azione di violare, il fatto di venire violato, nel sign. di profanare: v. di una tomba, di un sepolcro; di forzare un luogo chiuso, invadere illegalmente: v. di uno stato neutrale; v. (o rottura) del blocco navale; di non rispettare e trasgredire doveri e obblighi legali, sociali o morali: v. dei patti, della promessa, della neutralità, dei diritti altrui; v. di corrispondenza, il reato commesso (art. 616 del codice penale) da chi prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta; agli effetti della norma si intende per «corrispondenza» quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza; v. di sigilli; e, fig., di essere in contraddizione con quanto previsto o prescritto in formulazioni della scienza: v. di una legge, di un principio scientifico. In fisica, per v. della parità, v. parità, n. 3; v. di CP, violazione dell’invarianza rispetto all’applicazione simultanea della parità (P) e della coniugazione di carica (C), osservata in alcuni decadimenti deboli, che implica la v. dell’invarianza per inversione di tempo, o v. dell’invarianza temporale (v. tempo, n. 1). Nel linguaggio più strettamente giur.: v. degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore, alla tutela legale o alla qualità di coniuge; v. di legge, vizio di legittimità dell’atto amministrativo, che ne giustifica la richiesta di annullamento; v. di domicilio, delitto di chi s’introduce nell’abitazione altrui, anche clandestinamente o con inganno, contro il volere espresso o tacito di chi ha il diritto di escluderlo.