ADDICTUS
. Secondo una terminologia diffusa nelle fonti letterarie, addictus è nel diritto romano il debitore contro il quale, in forza della condanna a una somma di danaro o della confessione di un debito analogo o di altre cause equiparate, il creditore abbia agito con la manus iniectio. I giuristi preferiscono, nello stesso senso, le espressioni iudicatus, adiudicatus, confessus, damnatus, allusive alle diverse cause dell'azione esecutiva. L'addictus rimane libero e cittadino, salvo che è trattenuto in catene presso il creditore: soltanto dopo sessanta giorni, se nessuno si presenti a negare il buon fondamento della manus iniectio o a pagare per lui, potrà essere venduto schiavo di là dal Tevere o messo a morte. Questo procedimento, che risale all'antico diritto civile ed è esattamente regolato nelle XII tavole (tav. 3ª, secondo la ricostruzione usuale), decade nel corso dell'età repubblicana; ma anche il diritto pretorio e quello vigente nell'epoca imperiale lasciano al creditore la facoltà di ducere il debitore, e l'individuo così costretto nel carcere privato si continua a chiamare, sia pure abusivamente, addictus (Afric., in Gell., Noct. Att., 20, 1, 51; cfr. Gaio, III, 199).
Lo stesso nome si dava, più tecnicamente, all'uomo libero punito per furto flagrante, il quale appunto, secondo le XII tavole, addicebatur ei cui furtum fecerat (Gaio, III, 189): lo scrittore c'informa che fra i veteres, cioè fra i giuristi repubblicani, si era discusso se questa addictio importasse conseguenze eguali a quella dell'ipotesi precedente o rendesse senz'altro schiavo il delinquente; ma è da ritenere che quest'ultimo fosse il senso della legge, e ciò vale a spiegare la riluttanza dei giuristi ad usare la voce addictus nella prima delle accezioni descritte. Alla pena in questione il pretore sostituì l'azione per il quadruplo valore della cosa rubata.
Bibl.: I testi in Wlassak, Zeitschr. Sav.-Stift., XXV (1904), 97, n. 1. Tra gli studiosi del processo, cfr. Zimmern, Traité des actions (tr. fr., Parigi 1943), p. 119 segg. Per il fur manifestus, oltre Wlassak, p. 95 segg., Huvelin, Études sur le furtum, Lione-parigi 1915, p. 551 segg.