ALIMENTAZIONE
. Disposizioni di dintto pubblico (II, agina 504). - Fra le nuove norme concernenti l'igiene dell'alimentazione è da ricordare il nuovo testo unico sanitario, approvato con r. decr. 27 luglio 1934 n. 1265. Tale testo unico dedica una sezione (articoli 242-243) alla vigilanza igienica sulla genuinità e salubrità degli alimenti e delle bevande. I fabbricanti e i commercianti di sostanze alimentari e di bevande d'ogni specie sono soggetti a vigilanza delle autorità sanitarie (Ministero dell'interno, prefetti, medici provinciali, ufficiali sanitarî). Le predette autorità possono fare eseguire ispezioni e visite ai locali di produzione e smercio: e con i regolamenti locali d'igiene possono essere disposte le opportune cautele (art. 242,344). Chi pone in commercio o distribuisce sostanze non genuine o corrotte o comunque dannose, incorre nella chiusura dell'esercizio (art. 243). Altre disposizioni dello stesso testo unico riguardano l'igiene dei recipienti per la preparazione o la conservazione di alimenti, il consumo del granturco, l'acqua potabile, i coloranti nocivi, la sanità delle persone addette al commercio (art. 262), la lotta contro le mosche ecc. Ma a parte il testo unico sanitario, le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano l'igiene degli alimenti, le disposizioni legislative e regolamentari sono numerosissime. È tuttora parzialmente in vigore il regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti, le bevande e gli oggetti d'uso domestico, approvato con r. decr. 3 agosto 1820, n. 7045. Si può dire che non esista derrata d'alimento di largo consumo, per la quale non siano state dettate speciali norme al fine d'impedire frodi, adulterazioni o danni alla pubblica salute. Esse si trovano, aggiornate, in M. La Torre e G. Cataldi, Codice sanitario, 1937 e in G. Melograni, Codice sanitario, 1938.
Altre disposizioni concernenti questa materia si ritrovano nel codice penale del 1930. Debbono ricordarsi qui gli articoli 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari); 442 (commercio dì sostanze alimentari contraffatte o adulterate); 444 (commercio di sostanze alimentari nocive); 452 (delitti colposi in materia di alimenti) e gli articoli 515 e 516 (frodi, vendita di sostanze non genuine).