Regolamenti. Diritto dell’Unione Europea
Nell’ordinamento dell’Unione Europea (UE), il regolamento è una fonte di diritto derivato dai Trattati comunitari, insieme con le decisioni e le direttive (Decisioni. Diritto dell’Unione Europea, Direttive. Diritto dell’Unione Europea).
Più precisamente, il regolamento è un atto normativo avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri (art. 288, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’UE). La portata generale si estrinseca nel fatto che il regolamento (a differenza delle decisioni) non è indirizzato a specifici destinatari, bensì a una o più categorie di destinatari astrattamente determinate. Le norme contenute nei regolamenti sono obbligatorie in tutti gli elementi e, quindi, disciplinano direttamente la materia a cui si applicano. L’effetto diretto immediato dei regolamenti comporta che essi non richiedono (a differenza delle direttive) l’adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, ma si applicano immediatamente in tali ordinamenti e sono efficaci nei confronti sia degli Stati che degli individui, senza necessità di ulteriori atti.
I regolamenti devono essere motivati. La loro entrata in vigore è preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Una volta in vigore, per il principio della preminenza del diritto dell’Unione Europea, i regolamenti si applicano a preferenza di eventuali leggi nazionali incompatibili (Adattamento del diritto interno al diritto UE).
Decisioni. Diritto dell’Unione Europea
Direttive. Diritto dell’Unione Europea
Adattamento del diritto interno al diritto UE