Decisioni. Diritto dell’Unione Europea
È una delle fonti derivate del diritto dell’Unione Europea (UE), insieme alle direttive e ai regolamenti (art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’UE). La decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, a portata individuale, ossia vincolante solo per coloro cui è indirizzata. Può indirizzarsi sia agli Stati membri, sia a persone fisiche o giuridiche. Quando impone un obbligo pecuniario a carico di persone fisiche o giuridiche, costituisce a tutti gli effetti un titolo esecutivo (art. 299 dello stesso Trattato).
Le decisioni vengono notificate ai destinatari e acquistano efficacia dalla data della notifica o da altra data successiva, se espressamente indicata. Non è invece richiesta, di regola, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Le decisioni indirizzate agli Stati membri hanno efficacia diretta nel loro ordinamento interno, così che l’emanazione di provvedimenti nazionali di esecuzione è necessaria solo nel caso di decisioni incomplete (Adattamento del diritto interno al diritto UE).
Le decisioni prive di destinatari. - In alcuni casi, la decisione non indica i propri destinatari, configurandosi, più genericamente, come un atto vincolante emanato da una istituzione dell’UE. A tale categoria appartengono, ad esempio, le decisioni del Consiglio dell’Unione Europea aventi ad oggetto la stipulazione, da parte dell’Unione, di accordi con Stati o con altre organizzazioni internazionali (Relazioni esterne dell’Unione Europea).
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