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Relazioni esterne dell’Unione Europea

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Relazioni esterne dell’Unione Europea

L’Unione Europea (UE), in quanto organizzazione internazionale avente personalità giuridica propria, distinta da quella degli Stati membri (Personalità internazionale), ha la capacità di instaurare relazioni con Stati e con altre organizzazioni internazionali e di stipulare trattati.

I principi e gli obiettivi generali dell’azione dell’Unione Europea nelle sue relazioni esterne sono indicati nel titolo V del Trattato sull’UE, contenente anche disposizioni specifiche in materia di Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea, nonché in materia di Politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione Europea. Tali principi e obiettivi, enumerati all’art. 21, sono quelli stessi che l’Unione applica e persegue al proprio interno, e che si propone di diffondere e consolidare nel resto del mondo. Tra i principi, sono da menzionare: la democrazia, lo Stato di diritto, l’universalità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto dei principi posti dalla Carta delle Nazioni Unite (Organizzazione delle Nazioni Unite) e dal diritto internazionale. Tra gli obiettivi: la salvaguardia dei valori e interessi fondamentali dell’UE; il sostegno alla democrazia e allo Stato di diritto; il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali; lo sviluppo dei paesi meno avanzati (Cooperazione allo sviluppo) e l’integrazione di tutti gli Stati nell’economia mondiale; l’azione a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità; infine, la promozione di un sistema internazionale fondato sulla cooperazione multilaterale.

Le istituzioni competenti. - L’individuazione, in concreto, degli interessi e obiettivi strategici dell’UE nelle relazioni esterne è rimessa al Consiglio europeo, che adotta all’unanimità le relative decisioni. In materia vige quindi il metodo intergovernativo, anche se altre istituzioni dell’UE (il Consiglio dell’Unione Europea, la Commissione europea, l’Alto Rappresentate dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza) sono coinvolte a vario titolo nell’azione esterna dell’Unione.

Accordi internazionali e relazioni diplomatiche dell’UE. - Il Trattato sull’Unione Europea disciplina anche le competenze rispettive dell’UE e degli Stati membri in merito alla stipulazione di trattati, nonché alle modalità di istituzione di rappresentanze nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali e al mantenimento delle relazioni e dei rapporti diplomatici.

Nell’ambito delle competenze esterne, l’UE può concludere diverse tipologie di accordi. Tra questi rientrano gli accordi in materia di politica commerciale (art. 207 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), cioè relativi a modificazioni tariffarie, misure di aiuti all’esportazione, misure di difesa commerciale. Altra categoria di accordi che l’UE può concludere è quella degli accordi di associazione (art. 217 dello stesso Trattato). Sono tali gli accordi che istituiscono un’associazione tra organizzazioni internazionali caratterizzata da diritti e obblighi, azioni in comune e procedure particolari; possono avere ad oggetto un numero ampio di materie, incluse quelle che non rientrano nella competenza dell’UE. Nella stipulazione degli accordi di associazione l’UE ha competenza esclusiva. L’Unione Europea ha una più generale competenza a concludere accordi con Stati terzi nelle materie in cui esercita il potere di adozione di atti normativi, e ciò al fine di garantire un’efficace attuazione delle politiche comunitarie. Quando l’oggetto di un accordo rientra nella competenza sia dell’UE che degli Stati membri, per la sua conclusione occorre la partecipazione dell’UE e degli stessi Stati (cosiddetti accordi misti).

L’UE partecipa a pieno titolo ad alcune organizzazioni internazionali la cui membership comprende, oltre agli Stati, anche organizzazioni di integrazione regionale (un esempio è l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura) o, in altri casi, a titolo di osservatore. Nel 2009, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’UE ha ottenuto uno status rafforzato di osservatore alle Nazioni Unite, in sostituzione di quello ordinario accordatole nel 1974.

Voci correlate

Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea

Politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione Europea

Vedi anche
Consiglio europeo È una delle istituzioni dell’Unione Europea (UE), sorta dall’evoluzione dei Vertici dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, iniziati a Parigi nel 1961 e formalizzati, nei Trattati comunitari, con l’Atto unico europeo del 1986. Da allora, il Consiglio europeo ha contribuito notevolmente al ... Carta delle Nazioni Unite La Carta (o Statuto) delle Nazioni Unite è il trattato istitutivo di tale Organizzazione, adottato dalla Conferenza di San Francisco il 26 giugno 1945. Consta di un preambolo e di 19 capitoli, così intitolati: Fini e principi; Membri dell’Organizzazione; Organi; Assemblea generale; Consiglio di sicurezza; ... pace In senso stretto, la condizione contraria allo stato di guerra, con riferimento a nazioni, che, regolando i propri rapporti reciproci secondo comuni accordi senza atti di forza, possono attendere al normale sviluppo della loro vita economica, sociale, culturale. ● In diritto internazionale, gli atti ... Organizzazioni internazionali Enti creati dagli Stati tramite accordi internazionali e dotati di un apparato istituzionale permanente al fine di realizzare scopi comuni attraverso lo svolgimento di attività unitarie. In base alla definizione contenuta nell’art. 2 della Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati conclusi ...
Categorie
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
Tag
  • POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
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