La titolarità, o l’idoneità ad assumere la titolarità, di situazioni giuridiche soggettive create da norme del diritto internazionale. La personalità, o soggettività, internazionale si identifica infatti con l’essere destinatari di dette norme, dovendosi considerare persone, o soggetti, internazionali solo gli enti ai quali sono consuetudinariamente imputate le attività consistenti nell’esercizio di diritti, facoltà e poteri, o nell’adempimento e inadempimento di obblighi derivanti dal diritto internazionale.
I soggetti internazionali. - Originariamente, la personalità internazionale era propria solo degli Stati, che sono tuttora i soggetti internazionali primari, nonché necessari, in quanto acquistano la personalità internazionale per il solo fatto della loro esistenza come enti sovrani e indipendenti (Stato. Diritto internazionale).
Hanno inoltre personalità internazionale gli insorti, se organizzati ed esercitanti il controllo effettivo su una parte del territorio statale; i movimenti di liberazione nazionale in lotta contro un dominio coloniale, un’occupazione straniera o un regime razzista (Autodeterminazione dei popoli); la Santa Sede, soggetto per antica consuetudine, sebbene non destinataria, per sua natura, di alcune norme internazionali, come quelle applicabili nei conflitti armati (Santa Sede. Diritto internazionale).
Hanno altresì personalità internazionale le unioni di Stati istituzionalizzate (Organizzazioni internazionali) qualora interagiscano di fatto con gli altri soggetti internazionali su un piano di parità e come enti autonomi, distinti dagli Stati membri; a differenza di quella degli Stati, la personalità internazionale delle organizzazioni è però funzionale, finalizzata all’esercizio delle competenze loro attribuite dai trattati istitutivi.
Quanto agli individui, un numero crescente di norme internazionali ne prende in considerazione la condotta (Individui. diritto internazionale); in dottrina resta però prevalente l’opinione che essi non abbiano personalità internazionale, dette norme potendo creare, modificare o estinguere le situazioni giuridiche soggettive degli individui solo per il tramite della legislazione statale.