Gruppo organizzato di individui che combatte contro il governo di uno Stato per raggiungere determinati fini politici (conquista del potere, secessione di una parte del territorio per acquisire l’indipendenza o per unirsi a un altro Stato).
In particolare, il diritto internazionale distingue due fasi della rivolta: la prima, detta ‘insorgenza’ o ‘ribellione’, si ha quando il movimento manca ancora di compattezza e indipendenza, rimanendo una questione interna dello Stato; la seconda, detta ‘di belligeranza’, si ha quando il partito insurrezionale ha acquisito un controllo stabile di una parte del territorio dello Stato. Nella seconda fase gli insorti acquistano la soggettività internazionale (Personalità internazionale), divenendo destinatari di norme del diritto internazionale.
La personalità internazionale degli insorti. - La dottrina recente riconosce agli insorti una personalità internazionale piena, nel momento in cui esercitano il potere in modo effettivo e indipendente su una parte del territorio (cosiddetto ‘governo di fatto locale’), anche se tale personalità ha carattere temporaneo in quanto la situazione è destinata a evolversi, a seconda del successo o meno della lotta insurrezionale. La dottrina tradizionale tendeva invece a limitare la personalità internazionale degli insorti, subordinandola al riconoscimento da parte di Stati terzi e circoscrivendola alle sole norme del diritto bellico.
Gli insorti sono destinatari, in particolare, delle norme relative alla stipulazione dei trattati: possono infatti concludere accordi internazionali con lo Stato contro cui lottano e con Stati terzi che intendano stabilire relazione con essi. Devono inoltre rispettare il diritto umanitario e garantire agli stranieri che risiedono sul territorio da essi controllato il trattamento previsto dal diritto internazionale (Straniero. Diritto internazionale). Gli insorti sono anche destinatari delle norme di diritto internazionale generale sulla responsabilità internazionale per fatti illeciti.