Nel diritto internazionale, la Santa Sede è compresa a pieno titolo tra i soggetti. La personalità internazionale le deriva dal suo carattere di membro della comunità internazionale, investito di poteri originari, non derivanti, cioè, da alcun altro soggetto di diritto internazionale.
In virtù di tale posizione giuridica, la Santa Sede è destinataria di tutte le norme del diritto internazionale generale, con la sola esclusione di quelle non compatibili con la sua speciale natura e con il suo naturale ambito d’azione (ad esempio, le norme internazionali applicabili nei conflitti armati).
La Santa Sede è soggetto distinto dalla Stato Città del Vaticano, formatosi nel 1929, come lo è stata fino al 1870 rispetto allo Stato pontificio. La personalità internazionale della Santa Sede si manifesta nel diritto di legazione attivo e passivo (Agenti diplomatici), nella conclusione di accordi multilaterali (Trattati), per lo più relativi alla tutela dei diritti umani, nella partecipazione alle organizzazioni internazionali, quale membro, come nel caso dell’Unione postale internazionale e dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, o quale osservatore permanente, come nel caso dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa.
Tra le diverse tipologie di trattati che la Santa Sede può stipulare vi sono i concordati, accordi bilaterali che disciplinano il trattamento che l’altra parte contraente riserva ai fedeli e alle istituzioni cattoliche. Oltre ai concordati, la Santa Sede conclude altri accordi internazionali aventi oggetti diversi: ne esempio è il Trattato lateranense stipulato con l’Italia l’11 febbraio 1929, nell’ambito dei Patti lateranensi, per comporre la questione romana e creare lo Stato della Città del Vaticano (Patti lateranensi). In quanto soggetto di diritto internazionale, la Santa Sede e i suoi organi godono, al pari degli Stati, della esenzione dalla giurisdizione interna (Esenzione degli Stati dalla giurisdizione interna).