Per Patti lateranensi si intendono gli accordi stipulati nel 1929 (e resi esecutivi con la l. n. 810/1929) tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, con i quali si è posta fine alla c.d. questione romana. A seguito di essi, la Chiesa cattolica ha riconosciuto l’esistenza di uno Stato italiano ed ha accantonato definitivamente ogni pretesa giuridica sul territorio di Roma. I Patti lateranensi si componevano di un Trattato, con il quale si definivano i reciproci rapporti sul piano del diritto internazionale tra lo Stato italiano e la Santa Sede, e di un Concordato, riguardante la disciplina dei rapporti tra lo Stato e la confessione cattolica; tuttavia, occorre sottolineare che anche il Trattato aveva al suo interno disposizioni di carattere concordatario e non solo disposizioni di diritto internazionale.
Rispetto alla c.d. legge sulle guarentigie (Laicità dello Stato), va segnalato un sostanziale regresso sul piano della tutela della libertà di religione, in virtù dell’affermazione della religione cattolica come «sola religione dello Stato», anche se molti studiosi (ad esempio, Jemolo) hanno sostenuto che quella dichiarazione, parimenti contenuta nell’art. 1 dello Statuto albertino, non fosse, di per sé, produttiva di effetti giuridici.
La Costituzione repubblicana, accanto all’affermazione per cui «lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» (art. 7, co. 1, Cost.; Laicità dello Stato) ha nondimeno espressamente richiamato i Patti lateranensi all’art. 7, co. 2, Cost., prevedendo, inoltre, che una loro modificazione, accettata da entrambe le parti, non avrebbe necessitato del ricorso al procedimento di revisione costituzionale. A questo proposito, gli studiosi si sono divisi sul fatto se la loro menzione abbia comportato una pura e semplice costituzionalizzazione dei Patti lateranensi del 1929, ovvero del c.d. principio concordatario o di quello c.d. pattizio. In ogni caso, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che le norme di esecuzione dei Patti lateranensi, in virtù della loro peculiare copertura costituzionale, possano derogare alle stesse disposizioni costituzionali, ma non ai c.d. principi supremi dell’ordinamento costituzionale, tra cui è stato successivamente fatto rientrare anche il principio di laicità dello Stato.
La sostanziale incompatibilità di numerose disposizioni dei Patti lateranensi con i principi fondamentali della Costituzione repubblicana ha così comportato la necessità di una loro revisione e l’avvio di una lunga trattativa con la Santa Sede, sfociata nella stipulazione di un nuovo Concordato nel 1984 (reso esecutivo con la l. n. 121/1985) e di un successivo Protocollo del 1984 (reso esecutivo con la l. n. 206/1985). Il nuovo Concordato, mentre abolisce una serie di privilegi della Chiesa cattolica incompatibili con uno Stato laico e pluralista (in primis, non viene più riprodotta la previsione della religione cattolica come «sola religione dello Stato»), ne garantisce, nello stesso tempo, gli spazi di libertà (ad esempio, in ambito scolastico).