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Patti lateranensi

Enciclopedia on line
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Per Patti lateranensi si intendono gli accordi stipulati nel 1929 (e resi esecutivi con la l. n. 810/1929) tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, con i quali si è posta fine alla c.d. questione romana. A seguito di essi, la Chiesa cattolica ha riconosciuto l’esistenza di uno Stato italiano ed ha accantonato definitivamente ogni pretesa giuridica sul territorio di Roma. I Patti lateranensi si componevano di un Trattato, con il quale si definivano i reciproci rapporti sul piano del diritto internazionale tra lo Stato italiano e la Santa Sede, e di un Concordato, riguardante la disciplina dei rapporti tra lo Stato e la confessione cattolica; tuttavia, occorre sottolineare che anche il Trattato aveva al suo interno disposizioni di carattere concordatario e non solo disposizioni di diritto internazionale.

Rispetto alla c.d. legge sulle guarentigie (Laicità dello Stato), va segnalato un sostanziale regresso sul piano della tutela della libertà di religione, in virtù dell’affermazione della religione cattolica come «sola religione dello Stato», anche se molti studiosi (ad esempio, Jemolo) hanno sostenuto che quella dichiarazione, parimenti contenuta nell’art. 1 dello Statuto albertino, non fosse, di per sé, produttiva di effetti giuridici.

La Costituzione repubblicana, accanto all’affermazione per cui «lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» (art. 7, co. 1, Cost.; Laicità dello Stato) ha nondimeno espressamente richiamato i Patti lateranensi all’art. 7, co. 2, Cost., prevedendo, inoltre, che una loro modificazione, accettata da entrambe le parti, non avrebbe necessitato del ricorso al procedimento di revisione costituzionale. A questo proposito, gli studiosi si sono divisi sul fatto se la loro menzione abbia comportato una pura e semplice costituzionalizzazione dei Patti lateranensi del 1929, ovvero del c.d. principio concordatario o di quello c.d. pattizio. In ogni caso, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che le norme di esecuzione dei Patti lateranensi, in virtù della loro peculiare copertura costituzionale, possano derogare alle stesse disposizioni costituzionali, ma non ai c.d. principi supremi dell’ordinamento costituzionale, tra cui è stato successivamente fatto rientrare anche il principio di laicità dello Stato.

La sostanziale incompatibilità di numerose disposizioni dei Patti lateranensi con i principi fondamentali della Costituzione repubblicana ha così comportato la necessità di una loro revisione e l’avvio di una lunga trattativa con la Santa Sede, sfociata nella stipulazione di un nuovo Concordato nel 1984 (reso esecutivo con la l. n. 121/1985) e di un successivo Protocollo del 1984 (reso esecutivo con la l. n. 206/1985). Il nuovo Concordato, mentre abolisce una serie di privilegi della Chiesa cattolica incompatibili con uno Stato laico e pluralista (in primis, non viene più riprodotta la previsione della religione cattolica come «sola religione dello Stato»), ne garantisce, nello stesso tempo, gli spazi di libertà (ad esempio, in ambito scolastico).

Voci correlate

Laicità dello Stato

Vedi anche
Questione romana Denominazione con cui si indica il conflitto sorto prima tra la Santa Sede e il movimento nazionale italiano, poi tra la Santa Sede e lo Stato unitario, per la sovranità su Roma. Fallito il tentativo mazziniano della Repubblica Romana (1848), la q. si ripropose dopo le annessioni del 1859-60, che ... Santa Sede (o Sede Apostolica) Denominazione attribuita nel cristianesimo primitivo a ogni Chiesa fondata dagli apostoli; più tardi riservata alla sola Chiesa romana. ● Il Codex iuris canonici (can. 361) dichiara che con la denominazione Santa Sede o Sede Apostolica si intendono non solo il Romano Pontefice ma ... Azione Cattolica Organizzazione del laicato cattolico per una speciale e diretta collaborazione con l’apostolato gerarchico della Chiesa. Suoi precedenti si possono considerare varie associazioni cattoliche sorte in diversi paesi nel 19° sec.; il movimento si rafforzò con il congresso internazionale cattolico di Malines ... Pio XI papa Ambrogio Damiano Achille Ratti (Desio 1857 - Città del Vaticano 1939). Dopo aver studiato a Desio, quindi nei seminari diocesani di Milano e nel Seminario lombardo di Roma, dove fu ordinato prete il 20 dic.1879, si laureò in teologia, in diritto canonico e in filosofia. Prof. per cinque anni di sacra ...
Categorie
  • DIRITTO COSTITUZIONALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO INTERNAZIONALE
  • STATUTO ALBERTINO
  • QUESTIONE ROMANA
  • CHIESA CATTOLICA
  • GIURISPRUDENZA
Altri risultati per Patti lateranensi
  • lateranensi, Patti
    Dizionario di Storia (2010)
    Accordi stipulati fra l’Italia e la Santa Sede l’11 febbr. 1929, sottoscritti da B. Mussolini e dal cardinale Gasparri, che comprendono un trattato politico, una convenzione finanziaria e un concordato. Con tale atto la Santa Sede riconosceva il regno d’Italia e veniva quindi ricomposta la cosiddetta ...
  • CONCORDATO
    Enciclopedia Italiana (1931)
    In generale è una convenzione, un accordo su determinati oggetti. Nel linguaggio pubblicistico significa principalmente una convenzione fra la Chiesa e uno stato per regolare materie di comune interesse. Data la posizione antitetica in cui vennero per lo più a trovarsi, sul punto relativo ai rapporti ...
Vocabolario
patto
patto s. m. [lat. pactum, der. di pacisci «patteggiare» (che ha la stessa radice di pax pacis «pace»), part. pass. pactus]. – 1. a. In genere, convenzione, accordo fra due persone o fra due parti: fare, concludere, stringere un p. con qualcuno...
lateranènse
lateranense lateranènse agg. – Che si riferisce alla basilica di San Giovanni in Laterano a Roma (o basilica lateranense) e ai palazzi annessi: canonici regolari l., religiosi che vivono in comunità secondo la regola di s. Agostino, adottata...
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