Organi dello Stato che svolgono in territorio estero funzioni attinenti alle relazioni internazionali. La qualità di agente diplomatico è attribuita a un dato individuo dal diritto internazionale mediante il procedimento di accreditamento, al quale concorrono la volontà dello Stato di invio, espressa nella lettera di accreditamento (lettre de créance), e quella dello Stato accreditatario, presso il quale l’agente è inviato. Generalmente lo Stato di invio si assicura preventivamente dell’assenso dello Stato accreditatario chiedendone il gradimento (agrément) rispetto alla persona da inviare. L’instaurazione del rapporto di missione diplomatica non è obbligatoria, ma oggetto di libera scelta degli Stati e degli altri soggetti internazionali, che godono del cosiddetto diritto di legazione attivo e passivo, ossia della capacità giuridica di inviare propri agenti presso altri soggetti internazionali e di ricevere gli agenti da questi inviati. La fine della missione diplomatica può verificarsi, oltre che per morte dell’agente, per estinzione dello Stato, perdita del diritto di legazione, o anche per volontà dello Stato d’invio, mediante lettera di richiamo (lettre de rappel), o dello Stato accreditatario, mediante consegna dei passaporti. In base alla durata della missione, gli agenti si distinguono in ordinari e straordinari. Si classificano in: ambasciatori e nunzi; ministri plenipotenziari e internunzi; incaricati d’affari.
Funzioni degli agenti diplomatici. - Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, che ha codificato i principi consuetudinari in materia, gli agenti rappresentano lo Stato d’invio presso lo Stato accreditatario, curano gli interessi dello Stato d’invio e dei suoi cittadini nel territorio di detto Stato, con il quale hanno altresì il potere di negoziare accordi (Trattati), e promuovono le relazioni amichevoli tra i due Stati. Essi godono di immunità assoluta per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, che il diritto internazionale considera quale attività non già dell’individuo che li pone in essere, bensì dello Stato di cui esso è organo.
Immunità diplomatiche. - Al fine di assicurare il libero esercizio delle funzioni (ne impediatur legatio), gli agenti godono inoltre, nel territorio dello Stato accreditatario, delle cosiddette immunità diplomatiche, riguardanti sia la loro persona, sia cose che si trovano in un determinato rapporto con la missione. Riguardo a queste ultime, è stabilita l’inviolabilità della sede diplomatica, comportante l’obbligo dello Stato accreditatario di astenersi da atti di autorità (arresti, perquisizioni, sequestri, ecc.) all’interno della sede e nell’abitazione dell’agente, nonché di adottare le opportune misure per prevenire azioni offensive contro la sede. È però erroneo interpretare detta inviolabilità come extraterritorialità della sede diplomatica, dovendosi questa considerare, a tutti gli effetti, una porzione del territorio dello Stato accreditatario. Inviolabile è altresì la corrispondenza diplomatica.
Quanto alle immunità personali, esse riguardano gli atti compiuti dall’agente come privato durante il periodo della missione e comprendono l’esenzione assoluta dalla giurisdizione penale, con la sola eccezione della responsabilità per crimini internazionali, e una limitata esenzione dalla giurisdizione civile, che impedisce di convenire in giudizio l’agente, con l’eccezione di determinate categorie di controversie (azioni reali e possessorie relative a beni immobili siti nel territorio dello Stato accreditatario; successioni ereditarie aperte nel territorio stesso; domande riconvenzionali nei confronti dell’agente che si sia fatto attore in giudizio). Gli agenti godono inoltre di uno speciale trattamento in materia tributaria, variamente stabilito nella legislazione statale. Le immunità diplomatiche sono riconosciute agli agenti dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato accreditatario fino al momento in cui ne escono e si estendono al personale della missione, nonché ai familiari degli agenti e del personale.