I consoli sono organi tramite i quali lo Stato compie attività di carattere interno (soprattutto amministrativo) in territorio estero. Le relazioni consolari sono disciplinate da norme pattizie (trattati consolari) e da norme consuetudinarie codificate nella Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, entrata in vigore nel 1967. Gli uffici consolari si suddividono in quattro classi: consolati generali, consolati, vice-consolati e agenzie consolari. Al fine di istituire gli uffici consolari occorre che alla nomina del capo dell’ufficio, decisa dallo Stato di invio, corrisponda il consenso dello Stato ricevente, espresso tramite il gradimento; è necessario inoltre che gli organi competenti dello Stato inviante rilascino le lettere patenti in cui sono specificate la qualifica, la classe, la circoscrizione consolare e la sede dell’ufficio. Tali lettere sono trasmesse al governo dello Stato ricevente, che autorizza la persona indicata all’esercizio delle funzioni consolari tramite exequatur.
Le funzioni consolari principali consistono nel proteggere e assistere i connazionali, favorire lo sviluppo di relazioni commerciali con lo Stato ricevente, rilasciare passaporti e documenti di viaggio.
Gli organi consolari godono di immunità e privilegi di natura strettamente funzionale, tra cui l’inviolabilità dei locali, degli archivi e dei documenti consolari. Ai consoli sono inoltre riconosciute le immunità fiscali e l’immunità giurisdizionale, solo per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni.