Parte dello scudo (➔ pezze).
C. dello Stato Organo generalmente monocratico (re o presidente, a seconda che si tratti di c. monarchico o repubblicano), che ha la funzione peculiare di rappresentare la comunità statale nell’ambito dell’ordinamento internazionale (art. 87, co. 8, Cost.; art. 14 Cost. francese; art. 59 Cost. tedesca; art. 65 Cost. austriaca; art. 56.1 e 63 Cost. spagnola; art. 131 Cost. polacca; art. 45 Cost. della repubblica di Weimar del 1919; art. 31 Cost. francese del 1946; art. 11 Cost. tedesca del 1871; art. 60 Cost. francese del 1848; art. 1, sez. III, cap. IV, Titolo III, Cost. francese del 1791) e per tale ragione gli viene riconosciuta l’immunità sul piano del diritto internazionale. Oltre a questa funzione fondamentale, il c. dello Stato può averne anche altre, che concorrono a qualificare la forma di governo: dalla rappresentanza dell’unità nazionale (art. 87, co. 1, Cost.; art. 56.1 Cost. spagnola) che, secondo parte della dottrina, sarebbe invece attributo dei soli c. di Stato repubblicani, a quella di garante dell’indipendenza nazionale e del regolare funzionamento delle istituzioni democratiche (art. 5 Cost. francese; art. 120 Cost. portoghese; art. 127, co. 2, Cost. polacca), dal comando delle forze armate (art. 87, co. 9, Cost.; art. 15 Cost. francese; art. II, sez. 2, Cost. statunitense; art. 80 Cost. austriaca; art. 62, lett. h, Cost. spagnola; art. 120 Cost. portoghese; art. 134 Cost. polacca; art. 47 Cost. della repubblica di Weimar; art. 63 Cost. tedesca del 1871), al potere di scioglimento delle assemblee legislative (art. 88 Cost.; art. 63, co. 4, e 68 Cost. tedesca; art. 29 Cost. austriaca; art. 12 Cost. francese; art. 99.5 Cost. spagnola), dalla nomina del capo del governo (art. 92, co. 2, Cost.; art. 8 Cost. francese; art. 62, lett. D, e 99.3 Cost. spagnola), all’indizione del referendum (art. 87, co. 6, Cost.; art. 11 Cost. francese; art. 73-75 Cost. della repubblica di Weimar), e così via, per arrivare, in alcuni casi, fino alla funzione di vertice del potere esecutivo (art. II, sez. 1, Cost. statunitense; art. 4, Titolo III, e capp. II e IV, Titolo III, Cost. francese del 1791; art. 13 e 14 Cost. francese del 1814; art. 43 Cost. francese del 1848; art. 5 dello Statuto Albertino).
In sostanza, si può quindi dire che il titolo di c. dello Stato sia indipendente dalle funzioni concretamente affidate all’organo, sebbene i suoi poteri e le sue attribuzioni varino a seconda del contesto giuridico-costituzionale in cui si trova ad agire, a seconda cioè che si tratti di una repubblica presidenziale o di una repubblica (o monarchia) parlamentare. D’altra parte, si tratta di un organo istituzionale che risente fortemente del peso della tradizione, essendo legato all’idea che un gruppo politico organizzato debba avere comunque un capo, nonché alla nozione di monarca assoluto (superiorem non recognoscens) affermatasi con la nascita dello stato moderno. Con riferimento a tale contesto giuridico-politico, va altresì ricordato il mutamento essenziale prodotto dalle tre grandi rivoluzioni dell’età moderna (inglese, statunitense, francese), specialmente con l’affermazione del principio della separazione dei poteri.
Proprio per lo stretto legame tra tradizione e innovazione, la figura del c. dello Stato ha dato adito a interpretazioni contrapposte: alcuni studiosi, come B. Constant, ne hanno sottolineato il carattere di organo imparziale rispetto alle fazioni politiche (pouvoir neutre), altri, come C. Schmitt, ne hanno messo in rilievo il ruolo di custode della Costituzione, altri ancora, come L. Duguit e O. Kimminich, ne hanno evidenziato l’inutilità, o perfino la pericolosità (H. Kelsen) e la sostanziale incompatibilità con la nozione ideale di democrazia.
Un discorso a parte merita la figura del c. dello Stato negli ordinamenti socialisti. In molti testi costituzionali non ne era neanche prevista la figura – ma la stessa mancanza si riscontrava anche nella Costituzione francese del 1793, che si muoveva all’interno del costituzionalismo classico – e si poneva perciò il problema di individuare l’organo a cui imputare questa funzione. Generalmente – e in conformità al fatto che il principio della collegialità degli organi costituiva uno dei principi-cardine della stessa forma di Stato socialista – la rappresentanza dello Stato sul piano internazionale veniva attribuita a un organo collegiale, che prendeva il nome di Presidium (art. 121 Cost. sovietica del 1977; art. 77 Cost. albanese del 1976), o Consiglio di Stato (art. 66, co. 2, e art. 71 Cost. Repubblica democratica tedesca del 1974; art. 30 Cost. polacca del 1976; art. 88 Cost. cubana del 1976), o Consiglio di presidenza (art. 30 Cost. ungherese del 1972) o Comitato permanente (art. 18 Cost. cinese del 1975). Ciò non significa che il c. dello Stato sia necessariamente un organo collegiale nella forma di Stato socialista e un organo monocratico nello Stato di derivazione liberale, giacché anche nell’ambito degli stati socialisti, ci sono stati paesi che hanno mantenuto un organo monocratico come c. dello Stato (per es., l’URSS dal 1988 al 1991, la Iugoslavia fino alla morte di Tito, la Romania, la Cecoslovacchia, e, tranne un breve periodo tra il 1975 e il 1982, la Cina: art. 71 seg. Cost. romena del 1965; art. 333 seg. Cost. iugoslava del 1974; art. 79 seg. Cost. cinese del 1982), così come nella forma di Stato di derivazione liberale vi sono state esperienze costituzionali in cui tale funzione è stata esercitata a rotazione da uno dei membri di un collegio (art. 176 Cost. svizzera; art. 141 Cost. francese del 1795; art. 98 Cost. svizzera del 1874).
In Italia, il titolo di c. dello Stato spetta (art. 87, co. 1, Cost.) al presidente della Repubblica, il quale viene eletto ogni sette anni, salvo cessazione anticipata dalla carica, dal Parlamento in seduta comune, con una composizione integrata da tre delegati per ogni regione (a eccezione della Valle d’Aosta, che ne ha uno solo; art. 83, co. 1-2, Cost.). Per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre, a partire dal quarto scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta (art. 83, co. 3, Cost.), e cioè la metà più uno dei componenti il collegio elettorale. Per quanto riguarda i poteri, secondo parte della dottrina il disegno costituzionale richiamerebbe lo schema di B. Constant, essendo il c. dello Stato estraneo alla formazione dell’indirizzo politico e i suoi poteri essenzialmente di garanzia; ma, in contrasto con tale tesi, alcuni studiosi sono arrivati a considerare il c. dello Stato come portatore di un indirizzo politico-costituzionale proprio. Oltre ai poteri di scioglimento, di nomina del governo e di indizione del referendum, il c. dello Stato (art. 87, co. 5, Cost.) promulga le leggi ed emana i decreti e i regolamenti aventi valore di legge, detenendo anche un potere di controllo sulla legittimità e sul merito di questi atti: può, infatti, rinviare una legge al Parlamento (art. 74 Cost.), ovvero un decreto (o un regolamento) al governo, per una nuova deliberazione. Il c. dello Stato inoltre, presiede il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio supremo di difesa (art. 87, co. 8-9, Cost.); può concedere la grazia, commutare le pene e conferire le onorificenze (art. 87, co. 10-11, Cost.); può inviare messaggi alle Camere (art. 87, co. 2, Cost.), potere che secondo alcuni rientra in un più generale potere di esternazione delle proprie opinioni; indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (art. 87, co. 3, Cost.); nomina i senatori a vita (art. 59, co. 2, Cost.) e cinque giudici della Corte costituzionale (art. 135, co. 1, Cost.). Nel caso in cui il c. dello Stato non possa adempiere le sue funzioni, per un impedimento permanente (morte, dimissioni, decadenza e destituzione) o temporaneo (viaggi all’estero per motivi ufficiali, malattia, sospensione dalla carica, sequestro di persona, cattura ecc.), queste vengono svolte dal presidente del Senato (art. 86 Cost.).
Conformemente a quanto si verifica nei governi parlamentari, il c. dello Stato non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.). In questi casi, viene messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, e giudicato dalla Corte costituzionale in una composizione allargata: ai 15 giudici, infatti, vengono aggiunti 16 cittadini (cosiddetti giudici aggregati) estratti a sorte da un elenco che il Parlamento redige, in seduta comune, ogni nove anni tra tutti coloro che hanno i requisiti per l’eleggibilità a senatore (art. 135, co. 7, Cost.).
C. del governo Il presidente del Consiglio dei ministri. Nel periodo anteriore al regime fascista, veniva considerato primus inter pares; durante il regime fascista la posizione di preminenza del presidente ebbe anche valore sostanziale e fu disciplinata da apposita legge sul c. del governo (l. 2263/24 dic. 1925). L’attuale Costituzione democratica attribuisce al primo ministro la direzione della politica generale del governo e il compito di mantenere l’unità d’indirizzo politico e amministrativo e di promuovere e coordinare l’attività dei ministri, nominati su sua proposta.
Nella Marina militare, c. di 1a, 2a e 3a classe e secondo c. delle diverse specialità (cannoniere, silurista, nocchiere, segnalatore, meccanico, elettricista ecc.): sottufficiali rispettivamente dei gradi corrispondenti a maresciallo (nelle tre classi) e a sergente maggiore.
Nella marina mercantile, c. barca o padrone è il comandante delle imbarcazioni fino a 25 t di stazza lorda e di barche da pesca locale a vela (≤10 t s. l.) o a motore (≤35 kW); c. stiva, il dirigente delle manovre di imbarco, sbarco e stivaggio delle merci in una stiva. Sulle navi a vela, c. coffa, c. gabbiere, c. manovra, i gabbieri più esperti che dirigono il maneggio dei cavi per la manovra delle vele rispettivamente sulle coffe, sulle crocette e sul ponte, a piede dell’albero.
C. d’istituto Denominazione generica di chi sopraintende all’andamento didattico, disciplinare e amministrativo di una scuola o istituto d’istruzione. L’autonomia e la riorganizzazione dei servizi scolastici previsti dalle riforme del 1999-2000 hanno reso ancora più attuale l’esigenza della trasformazione del ruolo dei c. d’istituto e la scelta di attribuire loro la qualifica di dirigenti scolastici, come stabilito dal d. legisl. 59/6 marzo 1998. Nel quadro dell’ampia autonomia riconosciuta alle scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico assicura l’unità dell’amministrazione dell’istituto, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse, nonché dei risultati del servizio.
Negli Insetti, Crostacei e altri Artropodi, nonché nei Molluschi e in vari altri Invertebrati, la regione anteriore del corpo, in cui si apre la bocca e si trovano i più importanti organi di senso.