Predisposizione di un mezzo idoneo ad assicurare l’adempimento di un’obbligazione, l’esercizio di una funzione o, in genere, l’osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno.
Con il termine g. si intende in genere ogni mezzo tendente ad assicurare al creditore l’effettivo soddisfacimento del credito e a evitare i pericoli che possono derivare dall’inadempimento o dall’insolvenza del debitore. Da un punto di vista generale, tutti i beni presenti e futuri del debitore costituiscono g. dell’adempimento delle obbligazioni (art. 2740 c.c.). Più specificatamente, la g. è un rapporto accessorio collegato con un rapporto principale di obbligazione e destinato a sopperire alla eventuale mancata esecuzione di questo. In tal senso dà luogo a particolari diritti reali, detti appunto di g., quali l’ipoteca e il pegno; ovvero a rapporti puramente obbligatori, quali la fideiussione o l’avallo cambiario, e si distingue, perciò, in g. reale e g. personale. Può essere prestata dallo stesso debitore ovvero da un terzo, e si atteggia diversamente a seconda dei casi.
Il termine g. indica altresì un obbligo, imposto dalla legge o convenzionalmente assunto, che grava su uno dei contraenti. Così, nella cessione dei crediti, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione, se questa è a titolo oneroso (art. 1266 c.c.) e può assumere la g. della solvenza del debitore (art. 1267 c.c.). Nella vendita, il venditore deve garantire il compratore dall’evizione e dall’esistenza di vizi che rendano la cosa venduta inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1476, co. 3, c.c.). Negli ultimi decenni è diventato sempre più frequente il ricorso a contratti atipici di g., non espressamente previsti e disciplinati dal legislatore ma più efficaci per la tutela degli interessi dei privati. In particolare, ai sensi del d. legisl. 170/2004 si definiscono contratti di g. finanziaria i contratti di pegno o i contratti di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di g., ivi compresi i contratti di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di g. reale avente a oggetto attività finanziarie e volto a garantire l’adempimento di obbligazioni finanziarie, stipulati da determinati soggetti (banche centrali o organismi di investimento collettivo di valori mobiliari). Tra le caratteristiche principali di questi contratti, rientra la possibilità di dare al creditore garantito, al momento dell’escussione della g., la facoltà di: a) vendere le attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell’obbligazione finanziaria garantita; b) appropriarsi delle attività finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell’obbligazione garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione; c) utilizzare il contante oggetto della garanzia per estinguere l’obbligazione finanziaria garantita.
Con l’espressione g. bancarie si indicano sia le g. omnibus di tipo personale o reale ottenute da una banca al fine di assicurarsi il recupero di un credito concesso a un cliente, sia le g. cosiddette ‘a prima richiesta’, in cui è la banca che fa da garante. Le g. omnibus si distinguono in fideiussione e in pegno omnibus. La fideiussione, specificamente regolata dalle norme bancarie uniformi, assicura alla banca l’adempimento di qualsiasi obbligazione, anche futura, del cliente garantito, a condizione che ne sia stabilito l’importo massimo (art. 1938 c.c.). Nel pegno omnibus, invece, i beni costituiti in pegno possono essere utilizzati dalla banca a g. di tutti i crediti, presenti e futuri, maturati dalla stessa nei confronti del cliente. La fideiussione omnibus si caratterizza per una disciplina diversa da quella di diritto comune dell’omologo istituto, e in particolare per la conservazione degli effetti anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale e per l’obbligo del garante di pagare immediatamente la banca previa richiesta scritta. Le g. bancarie ‘a prima richiesta’ sono generalmente indicate con le espressioni anglosassoni performance bond, repayment bond, bid bond, e obbligano la banca che le abbia concesse a pagare senza che il beneficiario sia tenuto a dimostrare l’inadempimento dell’obbligato principale. La banca non potrà, inoltre, opporre alcuna eccezione sull’esistenza o l’esigibilità del credito.
La chiamata in g. costituisce un istituto del processo civile finalizzato a far partecipare al processo il garante di una delle parti. L’art. 106 c.p.c. prevede che ciascuna parte possa chiamare in giudizio un terzo, dal quale pretende di essere garantita, ossia sul quale intende riversare in tutto o in parte le conseguenze pregiudizievoli dell’eventuale accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti. La norma è chiara nel consentire la chiamata del terzo garante sia a opera della parte convenuta – la quale deve provvedere a pena di decadenza a formulare la relativa richiesta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, così che il giudice possa differire la prima udienza e consentire la tempestiva citazione del terzo – sia su istanza della parte attrice, avanzata alla prima udienza, allorché l’esigenza sia sorta dall’attività processuale svolta dal convenuto e, comunque, previa autorizzazione del giudice (art. 269 c.p.c.).
Le ipotesi che consentono la chiamata in g. sono alquanto eterogenee tra loro. In particolare, si distingue tra g. propria e g. impropria: la g. propria sussiste allorché la domanda principale e quella di g. presentano una connessione obiettiva per il titolo e il rapporto di garanzia sia espressamente previsto dalla legge (per es., g. per evizione o g. per i vizi della cosa venduta); la g. impropria deriva invece da un semplice collegamento negoziale tra rapporti giuridici autonomi (tipico esempio: le vendite a catena). Alla chiamata in causa del garante deve provvedere la parte mediante citazione a comparire all’udienza fissata dal giudice. La citazione notificata al terzo chiamato deve essere successivamente depositata presso la cancelleria del giudice.
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