Genericamente, relazione che lega due cause distinte e può influenzare la disciplina del processo. Si usa distinguere tra c. soggettiva e c. oggettiva. La c. soggettiva si verifica allorché due rapporti giuridici abbiano in comune unicamente gli elementi soggettivi, cioè le personae. La c. oggettiva si articola, a sua volta, tra c. propria e impropria. La c. propria dà luogo a: a) c. per causa (➔) petendi, quando tra i rapporti si realizzi la comunanza (anche parziale) del titolo, cioè della fattispecie costitutiva; b) c. per petitum (➔), quando la comunanza in questione sia riferita all’oggetto del rapporto; c) c. per pregiudizialità-dipendenza (➔ pregiudizialità), allorché un rapporto (detto pregiudiziale) entri a far parte della fattispecie costitutiva di un diverso rapporto (detto dipendente), condizionandone l’esistenza. La c. impropria, invece, si ha quando la decisione di due o più giudizi dipenda dalla risoluzione di identiche questioni, di fatto o di diritto. La c., quale legame che intercorre tra diverse cause, incide sulla disciplina del processo a più effetti. In primo piano vi è l’esigenza di favorire il cosiddetto simultaneus processus, ovvero la trattazione e decisione congiunta della cause connesse, anche con possibile deroga delle regole di competenza che disciplinano i rapporti in contesa (art. 31-36, 40, 103-107 c.p.c.). Tale esigenza risulta tanto più intensa quanto più stretta è la c. che lega le cause distinte, data la necessità di garantire che le medesime questioni siano accertate in maniera difforme dai diversi giudici chiamati a pronunciarsi.
Criterio, oltre quello per materia e per territorio (➔ competenza), in base al quale è possibile individuare il giudice competente per i casi di trattazione unitaria di più procedimenti in un medesimo processo. Si verifica quando uno o più procedimenti secondari vengano attratti nella sfera di competenza del giudice del procedimento principale, con conseguente deroga alla competenza per materia e/o territorio. L’opportunità del simultaneus processus non è rimessa alla discrezionalità del giudice procedente, ma, in quanto eccezione significativa al generale principio della semplificazione e dell’economia processuale, è subordinata all’esistenza di presupposti tassativamente predeterminati dal legislatore. Ai sensi dell’art. 12 c.p.p., si ha c. di procedimenti nell’ipotesi di concorso (art. 110 c.p.) o cooperazione (art. 113 c.p.) di persone nel reato, di concorso formale (art. 81, co. 1, c.p.), di reato continuato (art. 81, co. 2, c.p.) o nel caso in cui il reato è stato commesso per eseguirne od occultarne un altro.
La c. non opera fra procedimenti relativi a imputati minorenni, in quanto la relativa cognizione spetta sempre all’omonimo tribunale. In caso di c. il giudice competente viene individuato attraverso i seguenti criteri: fra i giudici competenti per materia, la corte d’assise prevale sul tribunale; posta l’identità della competenza per materia, se diverge quella per territorio prevale il giudice competente per il reato più grave o, a parità di gravità, quello competente per il reato commesso per primo; tra il tribunale in composizione monocratica e quello collegiale prevale quest’ultimo; la Corte costituzionale prevale poi sul giudice ordinario. I procedimenti connessi, possono essere riuniti, salvo l’obbligo di separazione previsto tassativamente nelle ipotesi indicate dall’ex art. 18 c.p.p. (possibilità di decidere già in udienza preliminare la posizione dell’imputato, sospensione del procedimento, rinnovazione della citazione per un imputato non comparso in dibattimento ecc.). La mancata osservanza della disciplina tracciata determina l’ incompetenza per c., da rilevarsi o eccepirsi, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa non abbia luogo, nel corso delle questioni preliminari al dibattimento (art. 21, co. 3, c.p.p.).
In elettrotecnica, il termine c. è sinonimo di collegamento (c. in parallelo; c. in serie; c. a triangolo; c. a stella). Negli impianti di trazione, per es., è comune la c. longitudinale di binario, che assicura la continuità elettrica tra due rotaie consecutive in mancanza di giunto saldato.
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