T. di un concime, di un fertilizzante è la quantità percentuale di sostanza nutritiva in essi contenuta, in rapporto alla massa totale. T. della semente è un numero che esprime le qualità commerciali di una partita di semi atti a germinare e appartenenti a una data varietà di pianta agraria; serve a calcolare il quantitativo di semente da impiegare nelle semine; il t. si determina con la formula V=pg/100, dove V è il t. o valore reale, p la purezza e g la germinabilità.
Nel processo civile, atto giuridico che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per poter dare inizio al procedimento di esecuzione forzata; è contenuto in un documento cartaceo, che descrive il diritto per cui si procede, il titolare del diritto e il debitore della prestazione oggetto del medesimo. L’art. 474 c.p.c., 1° co., enuncia i requisiti che deve avere il diritto risultante dal t.: la certezza, ovvero l’esatta determinazione del suo contenuto e dei suoi limiti; la liquidità ovvero la precisazione della sua misura, quando si tratti di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili; l’esigibilità, ovvero la non soggezione a termini o a condizioni. L’elencazione completa degli atti a cui è attribuibile tale qualifica è contenuta nel 2° co. del medesimo articolo; essi sono: a) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; b) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri t. di credito ai quali la legge attribuisca espressamente la stessa efficacia; c) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
In particolare, si distingue tra t. esecutivi giudiziali, formati nel corso di un giudizio e attribuibili al giudice (le sentenze e gli altri provvedimenti) o frutto della collaborazione attiva del giudice con le parti (verbale di conciliazione giudiziale), e t. esecutivi stragiudiziali, formati fuori dal giudizio. Ai sensi dell’art. 475 c.p.c. le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come t. per l’esecuzione, devono essere muniti della formula esecutiva, apposta dal cancelliere o da altro pubblico ufficiale sull’originale o sulla copia. Solo i t. esecutivi di cui alle lettere a e c possono fondare l’esecuzione per consegna o rilascio.
Il t. di credito è un documento che prova l’esistenza di un diritto di esigere una somma di denaro (➔ cambiale; assegno), o altra prestazione (per es. consegna di merce), assicura la possibilità di farlo valere direttamente, e ne consente il trasferimento ad altre persone. Pertanto il t. di credito è un documento costitutivo, non semplicemente probatorio, nel quale la connessione fra diritto e documento è così stretta che il primo segue le sorti del secondo, ciò che si suole esprimere dicendo che il diritto è ‘incorporato’nel documento. Il principio dell’incorporazione trova, però, un limite per alcuni t. di credito nella procedura di ammortamento, con la quale il titolare, rimasto privo del documento, può egualmente esercitare il suo diritto. Altre note caratteristiche essenziali del t. di credito sono la letteralità e l’autonomia: per la letteralità il tenore letterale del t., e soltanto esso, è decisivo per determinare l’esistenza, il contenuto, le modalità del diritto medesimo; per l’autonomia il diritto sorge in ciascun titolare successivo come conseguenza del diritto reale sul documento (art. 1993 c.c.).
Il t. di credito è una delle più grandi conquiste del diritto commerciale moderno. Per suo mezzo si rende possibile la mobilizzazione di quella parte della ricchezza che sarebbe altrimenti sottratta a una rapida circolazione. Ciò è avvenuto mediante un innesto del diritto d’obbligazione sul ceppo del diritto reale e il perfezionamento e la generalizzazione di quei principi che storicamente si erano già affermati in funzione della cambiale. Una teoria unitaria dei t. di credito fu formulata solo nel 19° sec. in Italia, per merito soprattutto di C. Vivante. Nel vigente codice civile, ai t. di credito sono dedicati gli art. 1992-2027.
La principale classificazione dei t. di credito si basa sul modo di circolazione, per il quale si distinguono: t. al portatore, t. all’ordine, t. nominativi. T. al portatore è quello che si trasferisce mediante la semplice consegna, sicché il possessore è legittimato all’esercizio del diritto menzionato nel t. in base alla presentazione del t. stesso (art. 2003-07 c.c.). T. all’ordine è quello trasferibile mediante girata, così che il possessore è legittimato all’esercizio del diritto menzionato nel t. solo se vi sia una serie continua di girate (art. 2008-20 c.c.). T. nominativo è quello in cui la legittimazione al possesso è data dall’intestazione contenuta nel t. e nel registro dell’emittente. Il trasferimento si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul t. e nel registro dell’emittente o mediante il rilascio di un nuovo t. intestato al nuovo titolare; in caso di smarrimento, di sottrazione o di distruzione è ammessa la procedura di ammortamento.
Tra le altre espressioni utilizzate nel linguaggio bancario e di borsa: fondo oscillazione titoli, la posta del passivo di un bilancio d’impresa in contrapposizione alla posta ‘titoli’ dell’attivo; t. unitari, i t. pubblici aventi un taglio base prestabilito o rappresentativi di un’azione o di un’obbligazione di un determinato valore nominale; t. multipli, quelli rappresentativi di più t. unitari, per cui il valore nominale di ciascuno di essi è la somma dei valori dei t. unitari da cui è costituito; t. rifugio, i t. considerati investimento sicuro in quanto poco sensibili alle fluttuazioni congiunturali.
Sono chiamati t. atipici i t. di credito non previsti dalla legge, ma creati dai privati in virtù dell’autonomia contrattuale loro riconosciuta dall’ordinamento (art. 1322, 2° co. e 1324 c.c.) e dell’assenza in quest’ultimo di una elencazione tassativa dei t. di credito. Ciò ha indotto la dottrina a sostenere la possibilità di emettere t. ulteriori e diversi da quelli tipicamente codificati, quali i certificati immobiliari. Tale facoltà trova tuttavia alcuni limiti normativi; l’art. 2004 c.c., per es., stabilisce che non possono emettersi t. di credito al portatore aventi per oggetto un’obbligazione di pagare una somma di denaro diversi da quelli previsti dalla legge. Là dove, poi, i t. atipici sono emessi in serie e destinati a sollecitare gli investimenti finanziari della massa dei risparmiatori, limiti ulteriori derivano dai controlli esercitati dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia a garanzia della stabilità del sistema finanziario-creditizio.
Tendenze evolutive dei t. di credito possono cogliersi: a) nella dematerializzazione che ha interessato in particolare i t. azionari e i t. di Stato e che, sostituendo la circolazione materiale di documenti con quella espressa da registrazioni informatiche, ha peraltro conservati gli effetti dell’acquisto del t. del credito; b) nella disciplina legislativa in materia di tracciabilità dei pagamenti, per quel che riguarda la non trasferibilità degli assegni e per quel che concerne il sistema sanzionatorio per l’emissione di assegni a vuoto.
Per i t. mobiliari ➔ valore.
Il nome o la frase che serve a individuare uno scritto o un’opera letteraria, teatrale o artistica e musicale, una produzione cinematografica, oppure gli articoli di un quotidiano, di un periodico, di una rivista, alludendo più o meno chiaramente all’argomento o al soggetto.
Nel codice manoscritto, le indicazioni del t., unitamente a quelle dell’autore, si trovano generalmente all’inizio del testo, introdotte dalla parola ‘incipit’; quando invece si trovano alla fine dell’opera, prendono il nome di ‘explicit’. Nel libro a stampa il t. fu dapprima collocato per lo più nel colofone, alla fine del volume; in seguito gli fu dedicata un’intera pagina iniziale, cioè il frontespizio. Nella catalogazione si distinguono: t. principale, il t. vero e proprio; t. alternativo, quello introdotto da o, ovvero e simili; mezzo t. o t. bastardo (o occhietto), t. abbreviato che compare nel recto della carta precedente il frontespizio. Nei volumi, oltre alla denominazione generale dell’opera, si possono avere: t. corrente, t., spesso abbreviato, dell’opera o del capitolo, che compare in testa a ogni pagina; t. di copertina, che talvolta può differire da quello contenuto nel frontespizio; t. del legatore, abbreviato, sul dorso del libro.
Nel linguaggio giornalistico, t. d’apertura, quello dell’articolo che compare in alto, a sinistra della pagina di un giornale; t. di spalla, quello dell’articolo posto nell’angolo superiore destro della prima pagina, in posizione simmetrica rispetto all’articolo di fondo.
In opere cinematografiche o televisive, t. di testa, le didascalie poste all’inizio, che comprendono il t. vero e proprio, e i nomi del produttore, del regista, degli autori, degli attori ecc.; t. di coda, le didascalie poste alla fine.
Il nome del mistero, o del santo, al quale è dedicata una chiesa. Sembra che il termine sia derivato dal fatto che le primitive adunanze dei cristiani avvenivano nelle proprietà private, sub titulo, cioè sotto la protezione, di un nome potente. Il nome di t. è restato per antonomasia alle chiese di Roma (chiese titolari) alle quali è preposto un cardinale (cardinale titolare) dell’ordine dei preti.
Nell’industria tessile, misura della finezza di una singola fibra, e più precisamente, numero che indica il rapporto fra la lunghezza e la massa di uno stoppino, un nastro, un filato, un filamento ecc. I sistemi di espressione del t. sono numerosi, ma tutti si riconducono a due categorie principali: t. sistema diretto e t. sistema indiretto. Nel t. sistema diretto il t. indica di quanti grammi (o altra unità di misura, per es., del sistema inglese) è la massa di una determinata lunghezza di semilavorato, nel t. sistema indiretto quanti metri (o altra unità di misura) sono necessari per avere una massa determinata. Per esprimere il t. si usa l’unità tex (massa in grammi di 1000 m di filo), che ha come multiplo il grex (massa in grammi di 10.000 m).