Proprietà terriera oppure l’insieme dei mezzi monetari che si detiene in un dato periodo per uno scopo determinato.
Nel significato di proprietà terriera il f. comprende sia terreni sia case (distinguendo fondi rustici e fondi urbani) oppure in senso ristretto solo i terreni.
Fondo chiuso F. che il proprietario cinge con un muro, siepe o qualsiasi altro riparo per vietare l’accesso agli estranei, acquistando il diritto di perseguire giudizialmente il violatore del divieto.
Fondo intercluso F. circondato da f. altrui, non comunicante con la via pubblica; nel qual caso grava sull’altrui proprietà l’onere della concessione di un passaggio.
Prende il nome di imposta fondiaria (o prediale) l’imposta sui terreni nella sua moderna struttura; fondiaria o prediale fu detta anche qualsiasi imposta sul prodotto della terra, comunque applicata nelle varie epoche, commisurata cioè al numero dei capi di bestiame o alla superficie dei terreni, o al prodotto lordo di questi (tipica la decima fondiaria) o al prodotto netto, e inclusiva o meno dell’imposta sui fabbricati.
Rendita fondiaria Il guadagno differenziale che ricava dalla produzione il proprietario del f. in rapporto alle qualità naturali e indistruttibili del suolo; conseguenza, questa, sia della necessità che spinge a mettere contemporaneamente a coltura anche terre meno fertili o più distanti dal mercato (data la scarsità insuperabile di quelle più fertili e più vicine) sia della produttività decrescente delle successive applicazioni di capitale e lavoro sulla stessa terra.
Nel linguaggio giuridico il termine f. indica anche patrimonio o parte di patrimonio avente una speciale destinazione fissata dalla legge o dalla volontà del debitore. Può avere solo autonomia contabile (come ebbe il fondo lire presso la Banca d’Italia, intestato al governo italiano e costituito dalle lire equivalenti al costo in dollari delle merci e servizi forniti gratuitamente all’Italia dagli USA a mezzo del piano Marshall), o, in taluni casi, essere conosciuto come persona giuridica.
Nel linguaggio economico il f. può essere definito un aggregato di beni sotto l’aspetto della loro consistenza in un determinato momento e in genere come contrapposto al concetto di flussi; anche insieme dei mezzi monetari che un individuo o una categoria di individui detengono o richiedono in un dato periodo per un determinato scopo, per es., per acquisto di beni diretti, per acquisto di beni strumentali, quale risparmio amorfo ecc.; gli inevitabili sfasamenti di tempo tra percezione dei redditi e spese, tra incassi e pagamenti, rendono necessaria l’esistenza di f. del genere, a volte detenuti dagli operatori presso di sé, a volte depositati in conti correnti disponibili a vista.
Fondo di ammortamento Posta del passivo dei bilanci delle imprese che ha significato di rettifica di alcuni valori dell’attivo (costo dei macchinari, degli immobili industriali, delle spese d’impianto, dell’avviamento, dei brevetti e in genere degli elementi fissi del capitale); essa indica infatti il valore complessivo attribuito alle utilizzazioni di quei cespiti negli esercizi decorsi ed è la somma delle quote di ammortamento già calcolate. Pertanto, il valore contabile attuale degli elementi patrimoniali a cui i f. si riferiscono è dato dai valori figuranti all’attivo meno il valore indicato al passivo dalla voce f. ammortamento.
Fondo di assistenza e previdenza F. che, qualora siano stati costituiti dall’imprenditore in favore dei propri dipendenti, anche senza contribuzione di costoro, non possono essere distolti dal fine al quale sono destinati né formano oggetto di esecuzione da parte dei creditori, dell’imprenditore o del prestatore di lavoro (art. 2117 c.c.).
Fondo di cassa L’insieme dei mezzi monetari di cui dispone un’impresa in un dato momento.
Fondo consolidato Il f. risultante dalla riunione di più f. in uno e, in particolare, il f. risultante dal consolidamento del debito pubblico.
Fondo di dotazione Il patrimonio originario degli enti morali; anche il complesso dei beni che un istituto di credito assegna a una sua sezione autonoma per il compimento delle sue specifiche operazioni, oppure il complesso dei beni che la sede centrale di un’impresa destina per la costituzione di una filiale dipendente o di una succursale o di un’agenzia.
Fondo all’estero Nel linguaggio bancario, la disponibilità in valuta estera giacente in conto corrente presso i corrispondenti esteri.
Fondo di ferro La disponibilità infruttifera che il correntista abbia obbligo di lasciare in qualunque caso nel conto corrente passivo intrattenuto con la banca.
Fondi liquidi Il numerario esistente in cassa e i titoli di credito convertibili in monetario in qualsiasi momento.
Fondi neri F. di enti o imprese non iscritti in bilancio e formanti oggetti di una contabilità separata e occulta; sono spesso impiegati in modo clandestino per sovvenzionare attività od operazioni al limite della legalità (quando non addirittura illegali).
Fondo patrimoniale È un istituto (art. 167-171 c.c.) introdotto nell’ordinamento italiano con la riforma del diritto di famiglia (l. 151/19 maggio 1975) in sostituzione del patrimonio familiare, che aveva avuto in pratica limitate applicazioni. Il f. patrimoniale può essere costituito sia prima sia durante il matrimonio da uno o da entrambi i coniugi per atto pubblico, o da un terzo, anche per testamento; con la costituzione del f. si vincolano determinati beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. In particolare, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, i beni del f. non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi o, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice, che può essere concessa nei soli casi di necessità o utilità evidente. In conformità al principio della sostanziale parità dei coniugi nell’ambito della famiglia, che ha informato la riforma del 1975, la proprietà dei beni che costituiscono il f. spetta a entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, e l’amministrazione è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale; anche i frutti del f. sono impiegati per i bisogni della famiglia. L’esecuzione sui beni del f. e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il f. cessa a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma se vi sono figli minori dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Se non vi sono figli si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
Fondo (o classe) di rendita L’insieme delle rendite perpetue aventi la stessa ragione, ossia dei titoli di debito pubblico irredimibile fruttanti lo stesso interesse.
Fondo rischi Denominazione generica con cui si designano tutti i f. di accantonamento iscritti al passivo di un bilancio d’impresa per far fronte a perdite future ed eventuali. La creazione di tale f. obbedisce al principio di competenza economica, poiché ripartisce il costo delle perdite sui diversi esercizi nei quali esse si costituiranno; il fondo liquidazione o svalutazione crediti è un f. rischi che ha la funzione economica di distribuire nel tempo e sui redditi conseguiti una perdita futura ed eventuale per inesigibilità dei crediti dell’impresa che altrimenti graverebbe interamente sul reddito dell’esercizio in cui la perdita stessa si dovesse verificare; il fondo oscillazione prezzi (o valori) è un f. rischi, che rettifica i valori di alcuni elementi dell’attivo che si teme di non poter realizzare, per future oscillazioni dei prezzi di mercato, nella misura indicata; si tratta spesso di elementi valutati a un prezzo corrente superiore al costo.
Fondo di riserva Quota ideale del capitale netto; la voce relativa figura nei bilanci delle società commerciali, nell’analisi del netto. Di solito indica che una parte degli investimenti patrimoniali è generata da una porzione non distribuita di utili (riserve di utili), ma si possono avere riserve non di utili, che provengono da rivalutazione del capitale o da sopraprezzo di nuove azioni. Il codice civile (art. 2428) dispone che nelle società per azioni il 5% degli utili sia destinato a costituire un f. di riserva fino a raggiungere 1/5 del capitale sociale; lo scopo delle riserve è quello di difendere l’integrità del capitale sociale nel caso di perdite che si verifichino nel corso della gestione, ma esse permettono anche di aumentare i f. d’esercizio. Nei bilanci di previsione delle aziende pubbliche il f. di riserva è anche un’eccedenza di entrate previste su uscite previste, destinata a coprire spese impreviste.
Fondo di riserva per spese impreviste Nome dato a uno speciale capitolo del bilancio dello Stato italiano iscritto nello stato di previsione delle spese di parte corrente del ministero del Tesoro, dal quale, durante l’esercizio finanziario, possono prelevarsi con decreto del presidente della Repubblica somme destinate a costituire nuovi capitoli o a integrarne altri per fronteggiare spese impreviste e improrogabili, purché il provvedimento per il prelievo non impegni, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.
Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine Speciale capitolo del bilancio dello Stato italiano, iscritto nello stato di previsione delle spese di parte corrente del ministero del Tesoro, dal quale durante l’esercizio finanziario possono prelevarsi con decreto del ministro del Tesoro le somme occorrenti: a) per il pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti in seguito a perenzione amministrativa e reclamati successivamente dai creditori; b) per aumento di stanziamenti di capitoli di spese obbligatorie (derivanti cioè dalla stessa organizzazione dello Stato, per es., interessi del debito pubblico) e d’ordine (connesse con l’accertamento e la riscossione delle entrate).
Fondo rivalutazione impianti Posta del passivo nei bilanci d’imprese che rettifica i valori di alcuni cespiti patrimoniali per adeguarli ai maggiori livelli correnti. La necessità di una rivalutazione può dipendere o da fattori esclusivamente monetari (in questo caso il f. si chiama anche fondo conguaglio monetario), o da fattori economici, quali il mutamento di destinazione economica dei fattori e il miglior apprezzamento sul mercato. I f. conguaglio monetario indicano di quanto alcuni cespiti patrimoniali siano stati aumentati di valore in rapporto alla svalutazione subita dal modulo monetario nel quale essi risultavano contabilizzati. Nell’ordinamento giuridico italiano vigente l’operazione di rivalutazione monetaria non è ammessa in forma generalizzata, ma solo nei tempi e modi consentiti da leggi speciali di rivalutazione, emanate in periodi di forte inflazione.
Fondo salari La quantità di beni o di moneta destinata al pagamento dei salari. Secondo gli economisti classici, tale quantità, predeterminata dal risparmio e dalla struttura dell’industria, sarebbe stata fissa e quindi il salario individuale non avrebbe potuto scostarsi dal rapporto tra f. salari e numero dei lavoratori occupati, se non a vantaggio di alcuni e a danno di altri. La teoria classica del f. salari, logica conseguenza della concezione secondo la quale il capitalista-imprenditore anticipa con il salario al lavoratore una parte del prodotto, ha suscitato lunghe discussioni ed è stata infine abbandonata. Gli economisti moderni hanno messo infatti in luce come il flusso permanente della produzione, trasformato in denaro attraverso la vendita, rifornisca continuamente le casse degli imprenditori e possa essere diviso tra i fornitori dei fattori della produzione secondo le proporzioni determinate dalle rispettive produttività marginali, e come quindi anche i salari siano parte del reddito che si forma in un dato periodo e non parte del capitale esistente in un dato momento. Il reddito complessivo presente dipende tuttavia dal capitale accumulato in passato (macchine, materie prime ecc.) e in tal senso anche la teoria classica ha qualcosa di vero.
Fondi segreti Speciali stanziamenti nel bilancio dello Stato destinati a coprire spese di carattere riservato, per le quali, secondo un’antica consuetudine amministrativa, il rendiconto è generico e non documentato; gli organi che esercitano il riscontro si limitano a prendere cognizione dei dati globali che l’amministrazione presenta.
Fondo sociale europeo Istituto sorto nel 1957, nell’ambito della CEE, che favorisce, attraverso opportuni finanziamenti, la mobilità territoriale e professionale dei lavoratori.
Fondi speciali Nome dato a particolari f., indicati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione della spesa del ministero del Tesoro. Sono destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge, che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale e che si riferiscono al perseguimento degli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria.
Fondi di stabilizzazione dei cambi Sono così chiamati – o anche f. di perequazione, o di equalizzazione, o di conguaglio o di compenso dei cambi – appositi istituti operanti in diversi paesi a partire dagli anni 1930 (il primo e più importante è stato l’Exchange equalization account inglese, sorto nel 1932), provvisti dallo Stato o dalla banca d’emissione di oro e di titoli pubblici e incaricati di intervenire sul mercato dei cambi, vendendo oppure acquistando a seconda delle necessità, in modo da neutralizzare al massimo le oscillazioni dei corsi derivanti da fluttuazioni stagionali, cause speculative e soprattutto anormali trasferimenti di capitali, e d’impedire nello stesso tempo (attraverso operazioni di mercato aperto) le conseguenti alterazioni della struttura monetaria e creditizia interna. In alcuni casi essi hanno anche funzionato come strumenti di difesa del livello dei cambi nel lungo periodo. L’origine di questi f., funzionanti con particolarità diverse da paese a paese, va ricercata nella generale sostituzione, dopo la Prima guerra mondiale, di monete manovrate al sistema della libera convertibilità dei biglietti in oro, per cui le oscillazioni dei cambi non trovavano più un freno nei punti dell’oro. Dopo la Seconda guerra mondiale l’attività di questi f. è stata praticamente sostituita dal ricorso a un vero e proprio controllo dei cambi, affidato alle banche centrali.
Istituto di intermediazione finanziaria che gestisce i capitali, suddivisi in quote di pertinenza, dei partecipanti e raccolti presso i risparmiatori, e che li investe in titoli, crediti e altri beni (➔ fóndo comune di investiménto).