A. amministrativa Struttura organizzativa, strettamente collegata a un singolo ministero di riferimento, che svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici, e opera al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.
Le prime a. furono istituite a livello nazionale alla fine degli anni 1980, e in seguito ne furono introdotte altre, a livello regionale e locale (a. industrie difesa; a. per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; a. per i trasporti terrestri e delle infrastrutture; a. per la formazione e l’istruzione professionale; a. fiscali; a. italiana del farmaco; a. nazionale per la sicurezza del volo; a. per i servizi sanitari regionali; a. autonoma dei segretari comunali e provinciali; a. spaziale italiana; a. per le erogazioni in agricoltura; a. per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni). Il d.legisl. 300/1999 (titolo II) ha introdotto una disciplina generale di riferimento, applicabile a tutte le tipologie di a., salvo alcune eccezioni sottoposte a norme speciali (a. fiscali).
Di norma, le a. amministrative non sono dotate di personalità giuridica, ma hanno una notevole autonomia di bilancio, organizzativa e funzionale, nei limiti stabiliti dalla legge; dispongono di propri organi di gestione (direttore generale, comitato direttivo o di gestione) e di controllo interno (collegio dei revisori, organo di controllo della gestione); sono sottoposte al potere di indirizzo e di vigilanza del ministro competente, il quale approva i programmi di attività, dei bilanci e dei rendiconti delle a. secondo modalità idonee a garantire l’autonomia delle stesse. I rapporti tra a. e ministero sono regolati da apposite convenzioni, stipulate fra il ministro competente e il direttore generale delle a. medesime, nelle quali sono prefissati gli obiettivi specifici e i risultati da raggiungere in un determinato arco di tempo, l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all’a., le modalità di verifica dei risultati di gestione. Le a. sono altresì sottoposte al controllo della Corte dei conti.
Nel 2003, con il d.legisl. 173, sono stati distinti due modelli di a. amministrative: le a. sottoposte alla disciplina generale del d.legisl. 300/1999 (art. 3 e 8), e le a. soggette a norme speciali, individuate e disciplinate agli art. 61 e ss. del titolo V dello stesso decreto, che derogano le disposizioni generali soprattutto per quanto attiene ai profili relativi allo statuto, ai rapporti con il ministro, al personale, alla finanza e ai controlli. In particolare, le a. fiscali (delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio) sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di una più forte autonomia. A. delle entrate Ente pubblico non economico, ha ereditato tutte le competenze che in passato facevano capo alle articolazioni centrali e periferiche del Ministero delle Finanze. È dotata di autonomia, ma funzionalmente collegata all’organo politico; i rapporti tra titolare della funzione di direzione politica e titolare della funzione amministrativa sono regolati da apposita convenzione. L’A. delle entrate è articolata su tutto il territorio nazionale e suddivisa in strutture centrali (che svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento per garantire l’uniformità dell’attività amministrativa, nel rispetto della legge e degli obiettivi di politica fiscale fissati dal Ministero), direzioni regionali (operanti in ciascuna regione con competenze di indirizzo e controllo delle strutture periferiche) e uffici locali (ai quali è demandata la funzione operativa).
A. per l'impiego Imprese private, svolgono, previa autorizzazione, attività di somministrazione e di intermediazione di manodopera, di supporto alla ricollocazione professionale e di ricerca e selezione del personale. Lo svolgimento di tali attività, negato ai soggetti privati dalla l. 264/29 aprile 1949 (che lo riservava agli uffici di collocamento pubblico), è stato reso possibile dal d.legisl. 23 dicembre 1997, che (dando attuazione a una decisione della Corte di Giustizia Europea) ha affermato il principio innovativo secondo il quale le imprese private possono svolgere, ove previamente autorizzate, l’attività di mediazione di manodopera, come aveva già stabilito peraltro la l. 196/24 giugno 1996, in merito al lavoro interinale. La disciplina delle condizioni di esercizio delle a. per il lavoro è stata ulteriormente riformata dal d.legisl. 276/10 settembre 2003, che ha anche ampliato la gamma dei servizi che possono essere offerti da tali soggetti. Il regime di autorizzazione può abilitare all’esercizio di una o più delle attività previste dal d.legisl. 276/2003 (somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale) e si compone di vari requisiti (configurazione giuridica delle a. per il lavoro, contenuto dell’oggetto sociale, struttura organizzativa, uffici, locali, personale e solidità finanziaria). Il soggetto competente a rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività è il Ministero del Lavoro. Per alcune attività (intermediazione, supporto alla ricollocazione professionale, ricerca e selezione del personale), il cui ambito non superi il territorio regionale, l’autorizzazione è rilasciata dalle Regioni.
Contratto di a. Contratto con il quale una parte agente assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra (preponente), verso retribuzione (provvigione), la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742-1753 c.c.). Il contratto di a. deve essere provato per iscritto e ciascuna parte ha diritto a ottenere una copia del contratto e delle clausole aggiuntive sottoscritte. Normalmente il contratto prevede un diritto reciproco di esclusiva per la zona prefissata (art. 1743 c.c.), tale che il preponente non può valersi di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, mentre l’agente non può promuovere nella stessa zona affari per conto di imprese in concorrenza tra loro. Il contratto di a. può essere a tempo determinato o indeterminato e all’atto dello scioglimento del rapporto può essere dovuta un’indennità di fine rapporto (art. 1751 c.c.). Una volta interrotto il rapporto di a. l’agente può essere tenuto ad astenersi da condotte concorrenti, previo apposito indennizzo, per un massimo di due anni, e a condizione che sia previsto per iscritto.
La Corte di Cassazione consolida il proprio orientamento nel delineare gli elementi di distinzione tra agente e procacciatore d’affari di Barbara Grandi