B. organico Rapporto tra la quantità di una sostanza somministrata e quella eliminata dall’organismo. Lo stato di equilibrio, il b. positivo (anabolismo) e il b. negativo (catabolismo) indicano, rispettivamente, l’equivalenza delle due quantità, la prevalenza delle utilizzazioni o delle eliminazioni. Per la loro importanza, sono particolarmente studiati il b. idrico, i b. di azoto, ossigeno, fosforo, calcio, potassio e ferro.
Documento contabile redatto obbligatoriamente dagli imprenditori commerciali non piccoli, dal quale deve risultare con chiarezza e verità la situazione patrimoniale dell’impresa al termine di ciascun esercizio, nonché l’ammontare delle perdite o degli utili prodotti nello stesso periodo.
Una disciplina particolarmente dettagliata è prevista per la redazione del b. delle società di capitali (art. 2423-2435 bis, c.c.), i cui criteri trovano applicazione, se compatibili, anche nei b. degli altri imprenditori commerciali. Il b. delle società di capitali si compone di uno stato patrimoniale, un conto economico e una nota integrativa. Accompagnano il b. le relazioni sulla gestione degli amministratori, del collegio sindacale o del revisore contabile.
Stato patrimoniale e conto economico debbono comporsi di voci organizzate secondo un ordine tassativo fissato per legge. Lo stato patrimoniale deve consentire la comparazione delle attività e delle passività vantate dalla società alla chiusura degli ultimi due esercizi; il conto economico – redatto in forma espositiva scalare – l’identificazione della quota di risultato economico derivante dalle gestioni ordinaria e straordinaria dell’impresa. La nota integrativa è parte integrante del b. ed è destinata a fornire maggiori informazioni su alcuni elementi, tra cui i criteri di valutazione adottati nella stesura del b., gli strumenti finanziari emessi dalla società o i finanziamenti ottenuti dai soci.
La valutazione delle voci inserite nel b. deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività di impresa, tendendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. Inoltre, l’obbligo di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della società impone il vincolo ulteriore di non variare i criteri di valutazione delle poste di b. da un esercizio e l’altro.
Il b. viene redatto annualmente e sottoposto all’approvazione dell’assemblea normalmente entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nel caso di società di capitali controllante altre imprese, o di società cooperativa controllante una società di capitali, a mezzo di partecipazione e non di vincolo contrattuale, al b. di esercizio occorre aggiungere il b. consolidato.
Quanto a struttura, forme di pubblicità e controlli, esso ricalca il b. di esercizio della società capogruppo, ma riassume anche la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del complesso delle imprese costituenti il gruppo. In particolare, il b. consolidato dà conto del gruppo come se si trattasse di un’unica impresa, e non si sostanzia nella mera sommatoria dei singoli b. delle società che fanno parte del gruppo, ma richiede la compensazione e neutralizzazione dei rapporti infragruppo. La redazione del b. può essere richiesta dalla legge in occasione di particolari operazioni di gestione (per esempio, nel caso di fusione).
Nelle società con sistema di amministrazione e controllo tradizionale, o di tipo monistico, gli amministratori provvedono alla redazione del progetto di b., mentre l’approvazione è rimessa all’assemblea ordinaria; in quelle con sistema dualistico, il b. è invece preparato dal consiglio di gestione e la sua approvazione è lasciata al consiglio di sorveglianza o all’assemblea, secondo ciò che è stabilito nello statuto. Approvato il b., una copia dello stesso deve essere depositata dagli amministratori entro 30 giorni, unitamente alle relazioni e al verbale di approvazione, presso l’ufficio del registro delle imprese.
Per le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e non abbiano superato i parametri di attivo patrimoniale, fatturato e numero di dipendenti stabiliti dall’art. 2435 bis c.c., è prevista la possibilità di redigere un b. in forma abbreviata, articolato nelle stesse sezioni del b. ordinario, ma con un minor numero di voci per sezione. Il b. di esercizio rappresenta per i soci (specie per quelli di minoranza) l’unico strumento legale da cui si possano ricavare informazioni sull’andamento contabile della società e, per i creditori, una fonte di informazioni sulla consistenza del patrimonio della società, che costituisce l’unica garanzia per il loro credito.
Documento contabile in cui vengono indicati gli elementi attivi e passivi, in forma di previsione (o di risultato), di una serie di operazioni che saranno effettuate (o sono state effettuate) dallo Stato in un determinato periodo, detto esercizio finanziario, in genere di 12 mesi (che può coincidere o no con l’anno solare). Oltre a un contenuto economico-finanziario, ha anche un contenuto politico-giuridico, in quanto, determinando natura ed entità delle spese e delle entrate, precisa i fini perseguiti dal governo e ne delimita i poteri. L’autorizzazione del parlamento a effettuare le entrate e le uscite previste in b. viene data, pertanto, non a singoli ministri ma solidalmente al governo. In particolare, il b. dello Stato assolve alle seguenti funzioni: politica, perché l’approvazione del b. da parte delle Camere è espressione della ratifica parlamentare alle scelte operate dal governo; contabile, perché è la traduzione in termini numerici del programma del potere esecutivo; giuridica, perché la legge di approvazione del b. dello Stato ‘autorizza’ le erogazioni e gli esborsi in essa contemplati (art. 81 Cost.).
- Si suole distinguere tra b. preventivo, che si riferisce all’esercizio finanziario successivo a quello in cui esso viene redatto, contenendo l’indicazione delle entrate che si prevede di realizzare e delle spese che si ipotizza di sostenere nell’esercizio finanziario non ancora iniziato, e b. consuntivo (o rendiconto generale), relativo all’esercizio già concluso, che contiene l’indicazione delle entrate effettivamente realizzate e delle spese effettivamente sostenute in tale periodo. A seconda del momento cui sono riferite le previsioni, si parlerà di b. preventivo di cassa (nel quale sono indicate le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate nel periodo preso in considerazione, indipendentemente dalla circostanza che il diritto a riscuotere le entrate o l’impegno a effettuare le spese siano sorti nei mesi considerati o in quelli precedenti) o di b. preventivo di competenza (nel quale sono riportate le entrate che ci si è impegnati a conseguire e le spese che si intendono sostenere nel periodo esaminato, a prescindere dal fatto che le entrate siano riscosse e le spese vengano effettivamente erogate).
- Per esplicita previsione costituzionale l’esercizio finanziario di riferimento ha cadenza annuale. Al b. annuale di previsione per l’esercizio finanziario considerato si accompagna, tuttavia, un b. pluriennale di previsione per il triennio decorrente dall’esercizio finanziario stesso. Insieme alla legge annuale di b. (la cui iniziativa è riservata al governo, mentre la discussione e approvazione è riservata alle assemblee parlamentari, escludendosi che possa essere oggetto di delega o di decretazione legislativa, che sia abrogabile o soggetta a referendum abrogativo), con la quale si approvano il b. annuale e pluriennale di previsione, viene poi approvata dal parlamento una legge finanziaria annuale (introdotta nel 1978 per rendere meno rigide le decisioni di finanza pubblica), contenente disposizioni per la formazione del b. annuale e pluriennale dell’anno finanziario considerato, tramite la quale si è rimediato all’esplicito divieto costituzionale che la legge di b. stabilisca nuovi tributi e nuove spese (anche se il contenuto necessario di tale legge consisteva innanzitutto nell’indicazione del limite massimo del ricorso al mercato, nella determinazione dei fondi globali, nella quantificazione annuale delle leggi di spesa pluriennale e nella eventuale loro rimodulazione e, solo eventualmente, era dato dalla cosiddetta manovra, vale a dire dalla correzione della legislazione vigente avente effetto sul b. dello Stato).
Entro il 30 settembre di ogni anno vengono presentati in Parlamento il disegno di legge di b., il b. pluriennale a legislazione vigente, la relazione revisionale e programmatica (che, non votata, può considerarsi un documento tecnico-economico con il quale si dà un quadro esplicativo della manovra finanziaria da adottare), la legge finanziaria e il b. pluriennale programmatico. La loro approvazione è agevolata dalla previsione della cosiddetta sessione di b., un periodo di tempo che ciascuna Camera dedica, in via esclusiva, all’esame degli atti di finanza pubblica. Con altra legge annuale si provvede successivamente all’approvazione del rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato. In caso di mancata approvazione della legge di b. entro la fine dell’anno finanziario precedente a quello cui essa si riferisce, è consentita la pratica dell’«esercizio provvisorio» e, dunque, l’eccezionale esecuzione delle previsioni di b. in tempi anticipati rispetto all’espressione del potere di direttiva da parte del Parlamento, ma soltanto entro il limite massimo di quattro mesi dalla decorrenza dell’esercizio, e ciò nel superiore interesse del buon andamento dell’azione dei pubblici poteri. Sempre per esplicita previsione costituzionale, vige poi il principio di organizzazione contabile di unità del b. dello Stato. Il b. contiene, cioè, tutti gli oneri e tutti i cespiti dello Stato in modo da determinare la situazione generale della pubblica finanza, diversamente da altri paesi, come la Gran Bretagna, dove esso è particolaristico, e considera solamente le entrate e le spese a carattere variabile, mentre le imposte permanenti e alcune spese (lista civile, servizio del debito pubblico, parte degli stipendi, pensioni ecc.) costituiscono il consolidated fund sottratto alla discussione parlamentare.
La l. 94/1997 ha profondamente modificato la struttura di detto b. (che viene redatto sia in termini di cassa che di competenza). In particolare, esso è articolato, per l’entrata, in titoli (secondo la loro provenienza: di natura tributaria, extratributaria, derivanti dall’alienazione e dall’ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall’accensione di prestiti), in unità previsionali di base (ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti), in categorie (secondo la natura dei cespiti), in capitoli (secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione). Quanto alle spese, esse sono ripartite in funzioni-obiettivo (individuate con riguardo all’esigenza di definire politiche pubbliche di settore e misurare il prodotto delle attività amministrative, possibilmente anche in termini di servizi finali erogati ai cittadini), unità previsionali di base (distinte in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale), in capitoli (secondo l’oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, nonché secondo il carattere giuridico, discrezionale o facoltativo). Anche in questo caso i capitoli sono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
Le leggi ordinarie costituiscono gli strumenti con i quali il Parlamento può operare scelte di politica finanziaria. Il potere di introdurre nuove spese, per es., non subisce in questo caso alcuna limitazione, anche se le assemblee parlamentari devono comunque rispettare l’obbligo di copertura secondo il quale ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (art. 81 Cost., co. 4).
Il b. può essere in pareggio, in avanzo ( surplus) o in disavanzo ( deficit). Tecnicamente i tre concetti si riferiscono al risultato del saldo fra tutte le entrate ordinarie e tutte le spese ordinarie dello Stato nell’anno finanziario. In caso di disavanzo di b., lo Stato, per finanziarlo, può ricorrere all’indebitamento pubblico (con l’emissione di titoli) o all’emissione di carta moneta. Sono rilevanti vari saldi specifici. Il risparmio pubblico è dato dalla differenza fra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti. L’indebitamento netto è dato dalla differenza fra tutte le entrate e tutte le spese, escluse le operazioni di natura finanziaria ed è calcolato con il criterio della competenza. Il fabbisogno, o saldo netto da finanziare o impiegare, è la somma tra l’indebitamento netto e il saldo delle perdite finanziarie. Infine, il ricorso al mercato risulta dalla differenza tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (che ora comprendono il titolo III, spese per rimborso dei prestiti). Il saldo primario di b. è l’indebitamento netto, dedotte le spese per gli interessi pagati sul debito pubblico.
Oltre al b. dello Stato, vi sono altri documenti ufficiali della situazione economica del paese. Il ministro dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento entro il mese di marzo la Relazione generale sulla situazione economica del paese per l’anno precedente ed entro il mese di settembre la Relazione previsionale e programmatica per l’anno successivo. Entro il primo giorno non festivo d’ottobre il ministro è tenuto a presentare l’esposizione economico-finanziaria e quella relativa al b. di previsione. Le apposite commissioni della Camera e del Senato effettuano l’esame del b. preventivo e ne danno relazione alle rispettive assemblee, che passano alla discussione, eventuale modifica e approvazione dello stesso, capitolo per capitolo, con apposita legge. Qualora il b. non sia sottoposto alle Camere o non sia approvato entro il 31 dicembre, il governo chiede al Parlamento l’autorizzazione alla gestione di una parte del b. presentato per un periodo, che prende il nome di esercizio provvisorio e non può durare più di un quadrimestre. L’approvazione del Parlamento è data in via amministrativa, è limitata cioè al significato contabile delle cifre stanziate. L’esatta applicazione del b. è assicurata dal controllo preventivo e successivo della Corte dei conti (➔).
Politica (o manovra) di bilancio. Manovrando sulle entrate e sulle spese, lo Stato può puntare ad avere un b. in pareggio, in avanzo o in disavanzo. A partire dal secondo dopoguerra, tuttavia, i governi dei paesi industrializzati hanno accresciuto le spese sociali (pensioni, assistenza medica, istruzione), finanziandole anche mediante l’espansione del disavanzo di bilancio. Ciò ha determinato spinte inflazionistiche nei sistemi economici e conseguenti richieste, in sede politica e scientifica, di riduzione della spesa pubblica e dei disavanzi, per evitare che l’eccessiva richiesta di finanziamento da parte del settore pubblico causi lo spiazzamento degli investimenti privati, rallentando la crescita di lungo periodo e pregiudicando il benessere delle generazioni future.
Sulla politica di b. esistono diverse teorie, che hanno dato luogo a controversie. La classica teoria del pareggio del b. sostiene, seppure con alcuni correttivi, che lo Stato deve tendere al pareggio del bilancio. Secondo la teoria del doppio b., invece, le spese correnti devono essere finanziate mediante le imposte e, quindi, il b. corrente deve essere in pareggio, mentre le spese in conto capitale possono essere finanziate mediante il debito pubblico (cioè il b. in conto capitale può essere in disavanzo). La teoria del b. ciclico richiede che il b. sia in pareggio nell’arco dell’intero ciclo economico, anziché in ogni singolo anno, perché il gettito del prelievo fiscale segue l’andamento del ciclo economico. A parità di spesa pubblica, il disavanzo ha quindi andamento prociclico. La teoria della finanza funzionale abbandona definitivamente il principio del pareggio del b. e considera quest’ultimo uno strumento per regolare il livello dell’attività economica. In questa ottica, l’eventuale disavanzo del b. è uno strumento per finanziare gli investimenti pubblici e quindi accrescere il livello dell’attività economica e ridurre la disoccupazione. Quando lo Stato usa il disavanzo del b. a tale scopo, si dice che attua una politica a fini congiunturali (o anticongiunturali).
Il teorema del b. in pareggio consiste nella dimostrazione della possibilità che un aumento (o riduzione) della spesa pubblica abbia effetti espansivi (o restrittivi) sul reddito, anche quando sia interamente finanziato dall’aumento (o riduzione) delle imposte di pari ammontare, vale a dire anche quando il b. resti in pareggio. Il teorema, elaborato da T. Haavelmo e altri economisti, evidenzia come il b. dello Stato, anche se in pareggio, non sia neutrale rispetto alla determinazione del reddito nazionale. Infatti, il b. può esercitare effetto espansivo o restrittivo secondo la composizione della spesa e la modalità delle imposte e dei trasferimenti.
I b. dei comuni, delle province e delle regioni sono i documenti contabili dai quali risultano, in applicazione dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa riconosciuta a tali enti (art. 119 Cost., co. 1), le previsioni di spese e di entrate per un anno finanziario, coincidente con quello solare. Le entrate e le spese sono distinte in: avanzo e disavanzo d’amministrazione derivante dagli esercizi precedenti; entrate e spese effettive, ordinarie e straordinarie; movimento di capitali; contabilità speciali (cioè partite di giro ed entrate e uscite di aziende amministrate direttamente). Sono inclusi nei b. anche un fondo di riserva, dal quale possono prelevarsi le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti per le varie categorie di spese, in genere obbligatorie, e un fondo per le spese impreviste. Anche per i comuni e le province è stato istituito (l. 421/19 giugno 1979) un b. pluriennale ed è previsto, accanto al b. di competenza, il b. di cassa. Regole uguali si applicano ai consorzi tra comuni e province.
Tutti i b. degli enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione vengono consolidati in un conto della Pubblica Amministrazione, costituito con le regole e gli schemi della contabilità nazionale (SEC). In particolare, i consigli regionali approvano annualmente un b. di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, cui è allegato un b. pluriennale regionale sul modello di quello statale. In attuazione della politica di decentramento della finanza pubblica, la l. 208/25 giugno 1999 ha delegato il governo a emanare norme di adeguamento del sistema contabile delle regioni, sulla base dei principi stabiliti per il b. dello Stato dalla l. 94/1997. Con il d. legisl. 76/2000 sono stati dettati i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di b. e di contabilità delle regioni. In particolare, l’art. 1 del d. legisl. 76/2000 stabilisce che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea e consente l’emanazione di leggi finanziarie regionali, in connessione con le esigenze derivanti dal progressivo sviluppo della fiscalità regionale e secondo i criteri contabili fissati per la formazione del b. dello Stato. Anche in questo caso è previsto l’esercizio provvisorio.
Inoltre, il d. legisl. 279/1997 ha introdotto un nuovo sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni, basato sulla contabilità analitica per centri di costo e consistente nel costante controllo della correlazione fra il costo delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate per la realizzazione di un servizio pubblico e i risultati effettivamente conseguiti.
B. economico nazionale Sistema coordinato di conti che stima il valore del reddito, dei consumi, del risparmio, degli investimenti ecc. di un paese e le relazioni che corrono tra le principali grandezze economiche. Nello stesso senso si parla anche di sistema dei conti economici nazionali o di contabilità (➔) nazionale. I conti economici nazionali sono costruiti con specifiche metodologie a partire dalla definizione della produzione, del reddito e della spesa di una collettività nazionale, e sono calcolati periodicamente con complesse elaborazioni statistiche.
Retta del b. (o della spesa) Rappresentazione grafica del vincolo economico che condiziona le scelte di un consumatore, dati i prezzi dei beni considerati e le dotazioni di risorse iniziali, ovvero il reddito monetario, di cui il consumatore può disporre.