Corpo di persone unite dall’esercizio di una medesima professione o dall’essere investite di una stessa carica.
Nel mondo romano, scopo del collegium era principalmente il culto (come nei 4 grandi c., dei pontefici, degli auguri, dei VII viri epulones, dei XV viri sacris faciundis). Per il principio di collegialità ciascuno dei magistrati costituenti il collegium era investito della somma dei poteri spettanti alla magistratura: ciascuno poteva quindi dare istruzioni, emanare ordini, compiere atti inerenti all’ufficio, senza chiedere il parere del collega. Ove il collega intervenisse e si opponesse con la intercessio, prevaleva la volontà di chi negava.
Nel Medioevo il termine c. servì per indicare diversi gruppi di persone, artigiani, sacerdoti addetti alla medesima chiesa, e quindi anche le corporazioni, o universitates, di studenti e maestri, come il c. esistente a Parigi già nel 1180, quello celeberrimo fondato nel 1257 da R. de Sorbon (la Sorbona) e gli altri sorti nei secoli successivi. Originariamente, erano in sostanza ‘case dello studente’, che raggruppavano spesso gli alunni di una nazione, regione, città ecc.; ma presto, specie a Parigi e in Inghilterra (ne sorsero molti a Oxford e Cambridge tra il 13° e il 15° sec. e anche in seguito), divennero centri d’insegnamento. In Italia se ne ebbero a Bologna, Pavia, Padova, Roma. Col tempo nell’uso corrente il termine c. fu applicato sempre più a istituti d’istruzione ed educazione, anche di carattere secondario, caratterizzati dalla convivenza degli alunni e spesso anche degli insegnanti sotto il medesimo tetto. Questo tipo di c. si sviluppò soprattutto con la Controriforma, per opera di vari ordini religiosi e con diverso carattere: mirando cioè a istruire fanciulli delle classi meno abbienti, a formare le classi dirigenti, a preparare ecclesiastici ecc.
C. dei docenti Organismo costituito per legge da tutto il personale docente della scuola e presieduto dal dirigente scolastico. Ha potere deliberante in ordine al funzionamento didattico della scuola con particolare riferimento alla programmazione e valutazione periodica dell’azione didattica ed educativa; formula inoltre proposte al dirigente scolastico in ordine alla formazione delle classi, all’assegnazione dei docenti alle stesse e all’orario delle lezioni e provvede all’adozione dei libri di testo, e, nei limiti stabiliti dalla legge, promuove iniziative di sperimentazione e aggiornamento. Si riunisce almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
C. episcopale È il corpo (o ceto stabile) di tutti i vescovi della Chiesa cattolica, che vi appartengono in virtù dell’ordinazione episcopale e mediante il vincolo di comunione gerarchica che li lega con il romano pontefice e fra di loro. Esercita potestà «suprema e piena» sulla Chiesa universale, nella forma del Concilio ecumenico o in altri modi, determinati dalle scelte e dalle valutazioni del pontefice. Può essere riunito solo dal romano pontefice e in sua assenza non può ritenersi completo. La posizione rivestita dal pontefice all’interno del c. episcopale è stata a lungo dibattuta dalla dottrina canonistica, la quale si è divisa tra la tesi che sosteneva una diarchia tra pontefice e c. e quella che affermava la superiorità del c. rispetto al pontefice (cosiddetta tesi del conciliarismo).
C. sindacale È un organo collegiale della società per azioni che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società nonché sul suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.).
Il c. sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori iscritti nell’apposito registro.
I sindaci sono nominati la prima volta nell’atto costitutivo e poi dall’assemblea. Durano in carica tre esercizi e scadono alla data fissata per l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. Il c. sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. È regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di far annotare a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità richiesta dalla natura dell’incarico e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. Sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe verificato se essi avessero agito in conformità agli obblighi della loro carica.