È un organo collegiale della società per azioni che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società nonché sul suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.).
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori iscritti nell’apposito registro.
I sindaci sono nominati la prima volta nell’atto costitutivo e poi dall’assemblea. Durano in carica tre esercizi e scadono alla data fissata per l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. È regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di far annotare a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità richiesta dalla natura dell’incarico e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. Sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe verificato se essi avessero agito in conformità agli obblighi della loro carica.