La società per azioni (S.p.a.) è una società di capitali disciplinata agli artt. 2325 ss. c.c. e caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, perciò risponde delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.
Il capitale minimo per la costituzione di una società per azioni è di 50.000 euro.
I soci sono obbligati solo a eseguire i conferimenti promessi (denaro, crediti, beni in natura, ma non prestazioni d’opera e servizi) che costituiscono la misura del loro rischio d’impresa. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni, partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate, tutte di uguale valore, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni sono, di norma, liberamente trasferibili e circolano attraverso documenti assoggettati alla disciplina dei titoli di credito. La società per azioni ha un’organizzazione di tipo corporativo, basata sulla necessaria presenza di una pluralità di organi. Nel sistema tradizionale, tali organi sono assemblea, amministratori e collegio sindacale, il cui funzionamento è dominato dal principio maggioritario. Con la riforma societaria del 2003 sono stati introdotti due ulteriori sistemi di amministrazione alternativi a quello tradizionale, basato sulla separazione tra amministrazione e controllo. Il sistema dualistico presenta un consiglio di gestione, cui spetta la gestione dell’impresa, e un consiglio di sorveglianza, cui è affidato, tra l’altro, il compito di nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione. Il sistema monistico, invece, presenta un consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell’impresa, al cui interno è previsto un comitato per il controllo sulla gestione.
Con l’iscrizione nel registro delle imprese, la società acquista personalità giuridica; prima di questo momento, il contratto produce effetti solo fra le parti; per quanto riguarda i terzi, per le operazioni compiute prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito, il socio unico fondatore o i soci che hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione. La disciplina delle società per azioni è diversa a seconda che queste facciano ricorso o meno al mercato del capitale di rischio. Nel primo caso, si parla di società “aperte”, nel secondo, di società “chiuse”.
Società con azioni quotate nei mercati regolamentati