Il complesso dei processi, a livello molecolare, biochimico, cellulare, tissutale, ormonale e del sistema nervoso, che con la loro azione e interazione contribuiscono a regolare lo sviluppo strutturale e fisiologico di un organismo.
C. dell’espressione del gene (➔ differenziamento; operone) che si esplica o nella trascrizione o nella traduzione.
Attività particolare diretta ad assicurare la conformità alle leggi e al pubblico interesse di altra attività (principale rispetto a quella di c.), e ciò per mezzo dell’esercizio di corrispondenti poteri da parte di soggetti diversi da quelli agenti.
Il c. è la verificazione della regolarità di una funzione. I c. presentano rilevanza giuridica, quando sono oggetto di una disciplina normativa. Tra questi ve ne sono alcuni di rilievo politico, altri giurisdizionali ed altri propriamente amministrativi.
Il c. amministrativo è stato anche definito quale combinazione di un giudizio (sulla regolarità della funzione) e di una misura (intesa a ripristinare la regolarità violata). Il fine del c. è il miglioramento dell’azione amministrativa, anche se gli esiti del c. possono condurre a vere e proprie ipotesi di responsabilità (ad esempio, di natura dirigenziale) o ad altre forme sanzionatorie (ad esempio, l’annullamento dell’atto oggetto del c.).
Il c. esplicita un rapporto tra amministrazioni, che può essere di subordinazione (in quanto espressione di una relazione gerarchica, di direzione o di delega), ma anche di equiordinazione (come nei c. di ragioneria) o di reciproca indipendenza ed autonomia (come nel caso dei c. della Corte dei conti).
La generalizzazione della funzione di c. amministrativo si estende concettualmente a tutta l’attività di amministrazione attiva, in qualche modo – come è stato ritenuto – fino a “doppiarla”.
Nell’ambito dei controlli amministrativi vengono operate alcune distinzioni.
A seconda del momento in cui intervengono, vi sono c. preventivi e successivi: nei primi l’esito positivo del c. realizza una integrazione dell’efficacia dell’atto amministrativo rendendolo idoneo a produrre i suoi effetti, mentre i secondi si esplicano dopo che l’atto ha già prodotto i suoi effetti.
A seconda del parametro del c., si distinguono controlli di legittimità – i quali apprezzano la conformità ad un paradigma previsto dalla legge - e di merito, i quali invece valutano profili di opportunità.
A seconda della collocazione istituzionale del soggetto titolare della funzione di c., si distinguono controlli esterni e c. interni.
La Costituzione ha disciplinato i c. sugli atti dello Stato (art. 100), delle regioni e degli enti locali (art. 125 e 130 vecchia formulazione).
In particolare, l’art. 100, co. 2 della Costituzione ha previsto alcuni tra i controlli svolti dalla Corte dei Conti: il c. preventivo di legittimità sugli atti di governo, il c. successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e il c. degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
La Corte dei conti è titolare anche di altri compiti di c. – non oggetto di disciplina costituzionale – e di competenze giurisdizionali in materia di responsabilità contabile ed amministrativa.
Alcune riforme intervenute negli anni ’90 del secolo scorso (in particolare, la l. 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di giurisdizione e c. della Corte dei conti e il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, che ha introdotto i controlli interni) hanno profondamente modificato il sistema dei controlli, rendendolo coerente con le altre numerose riforme amministrative intervenute in quel decennio.
Così, il c. preventivo di legittimità della Corte dei conti ha significativamente ridotto il proprio ambito applicativo obbligatorio e – di fatto – risulta ormai una modalità recessiva di controllo. Sono stati, peraltro, ampliati i c. successivi sulla legittimità e regolarità di gestioni ed introdotti c. interni. Tra questi ultimi il c. strategico (preordinato alla verifica di congruenza tra gli obiettivi posti dall’organo di indirizzo politico-amministrativo ed i risultati conseguiti dagli organi di gestione), la valutazione dei dirigenti, il c. di gestione e il c. di regolarità amministrativo-contabile.
La riforma dei controlli ha inteso valorizzare un approccio collaborativo tra soggetti c. e amministrazioni controllate, volto a limitare disfunzioni gestionali, sviluppando al contempo una cultura della misurazione dell’azione amministrativa, e una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni rispetto ai rapporti tra costi e risultati della loro azione.
Il nuovo titolo V della Costituzione, introdotto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, ha peraltro ridefinito i rapporti tra Stato ed altri enti territoriali, riconoscendo la equiordinazione tra le varie componenti della Repubblica (Comuni, Province, Regioni e Stato). Il nuovo assetto istituzionale, ordinato al principio di sussidiarietà, secondo una prospettiva di paritarietà tra livelli di governo ha così imposto di innovare il relativo sistema di controlli, prima ispirato ad un assetto territoriale gerarchizzato.
Sono stati abrogati - nella vecchia formulazione - gli articoli 125 e 130 Cost. che disciplinavano rispettivamente i c. esterni sulle regioni e sugli enti locali. Tali c. – che erano svolti da un organo dello Stato sugli atti regionali, e da un organo della regione nei confronti degli enti locali – potevano, tra l’altro, condurre all’annullamento degli atti.
Anche sulla base di altre normative già intervenute nel corso degli anni ’90 del secolo scorso in quest’ambito viene ora ad essere confermata la sparizione del c. di merito e abbandonata la logica del c. generalizzato; sono introdotti anche negli enti locali i controlli interni, e si modifica il panorama istituzionale degli organi titolari delle funzioni di c. (si pensi ai Co.re.co., ed ora al Difensore civico al Collegio dei revisori).
Attività di verifica finalizzata al riscontro del corretto adempimento dei diversi obblighi fiscali, di natura sia sostanziale sia formale, cui sono tenuti i contribuenti. Tale attività è strumentale all’esercizio della potestà amministrativa di accertamento dei tributi e di irrogazione delle sanzioni.
A partire dagli anni 1970, con l’avvento della fiscalità di massa, il c. dei contribuenti ha assunto particolare rilevanza nel sistema impositivo italiano. L’autodichiarazione e l’autoliquidazione delle principali imposte hanno reso necessario approntare un sistema efficace di c. successivi, disciplinati in modo tale da costituire un forte deterrente all’evasione. Il sistema, tuttavia, non è stato in grado di garantire un c. generalizzato, soprattutto per le imposte che coinvolgevano numerosi contribuenti. Per le imposte sul reddito, si sono così alternati vari metodi di selezione dei contribuenti da sottoporre a c.; oggi questa scelta è effettuata sulla base di criteri selettivi, fissati annualmente dal ministero delle Finanze. Tali criteri individuano le categorie che presentano i maggiori sintomi di pericolosità fiscale, nei diversi periodi d’imposta, lasciando, comunque, una certa discrezionalità agli uffici, i quali possono, in presenza di determinate situazioni (evasione evidente, segnalazioni dalla procura della Repubblica), discostarsi dai criteri stessi.
L’attività di c. è svolta dall’amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza, che possono avvalersi della cooperazione di altri soggetti, quali l’anagrafe tributaria, i comuni, gli istituti di credito e le competenti autorità degli altri stati dell’Unione Europea, per l’acquisizione di dati e per la segnalazione di situazioni rilevanti. L’attività di c. è svolta attraverso l’esercizio di poteri istruttori, stabiliti dalla legge e finalizzati al reperimento di dati e notizie per valutare il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte del contribuente. Per quello che concerne le imposte dirette e l’IVA, la disciplina dei poteri istruttori è contenuta negli art. 32 e 33 del d.p.r. 600/1972 e negli art. 51 e 52 del d.p.r. 633/1972. I poteri istruttori in materia di IVA coincidono, sostanzialmente, con quelli previsti in relazione alle imposte dirette. La peculiarità dei poteri istruttori in materia di IVA è collegata al presupposto dell’imposta, dato dal volume di affari; a questo fine assumono particolare rilevo le verifiche contabili, i c. fisici delle merci e le ispezioni presso il contribuente.
I poteri istruttori, in materia di imposte dirette e IVA, si articolano in: richieste di informazioni effettuate ai contribuenti o a terzi; ovvero accessi, ispezioni e verifiche. Il contribuente può essere convocato, presso gli uffici amministrativi o della Guardia di finanza, al fine di rispondere a interrogatorio formale o di fornire dati e notizie. Le richieste di informazioni possono anche essere rivolte a terzi (amministrazioni pubbliche, notai, amministratori di condominio) che risultino, per la loro posizione, a conoscenza di determinati elementi, importanti per il controllo. In questo ambito, si collocano anche le indagini bancarie che tendono ad acquisire notizie sul contribuente dalle banche o dagli istituti di credito. I poteri istruttori più incisivi sono però gli accessi, le ispezioni o le verifiche presso il domicilio o il luogo in cui si svolge l’attività del contribuente. L’accesso consiste nell’ingresso e nella permanenza all’interno dei locali; l’ispezione è finalizzata all’analisi delle scritture contabili e di ogni altro documento; la verifica riguarda la consistenza e la qualità degli elementi utilizzati nello svolgimento dell’attività. Nel corso delle verifiche è inoltre possibile effettuare perquisizioni personali o aprire plichi e buste chiuse. I poteri in esame sono molto invasivi della sfera giuridica del contribuente e, per questo motivo, il loro esercizio è sottoposto a determinate condizioni. In particolare, la perquisizione personale, l’accesso presso il domicilio e l’apertura dei plichi, incidendo su libertà inviolabili, tutelate dalla Costituzione (art. 13, 14, 15), possono essere effettuate solo in presenza di un’autorizzazione del giudice. Invece, le verifiche svolte presso i locali adibiti ad attività lavorativa sono subordinate a una autorizzazione amministrativa. Per evitare che le verifiche svolte presso i luoghi di esercizio dell’attività lavorativa prolungandosi nel tempo pregiudichino l’attività dei contribuenti, lo Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000) ha introdotto alcune disposizioni (in particolare, l’art. 12), finalizzate a garantire un corretto svolgimento delle verifiche in esame. Con riguardo alle altre imposte indirette, la disciplina dei c. presenta dei tratti comuni. L’amministrazione, in generale, ha il potere di richiedere al contribuente e ai terzi informazioni o la produzione di documentazione e può, altresì, procedere ad accessi, ispezioni e verifiche, secondo la disciplina descritta.
Per le attività soggette alle imposte di fabbricazione e di consumo è prevista anche la possibilità di una vigilanza finanziaria permanente, dall’inizio dell’attività, nonché la facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare verifiche, riscontri e ispezioni. Infine, con riferimento alle imposte doganali, sono previsti vari poteri, finalizzati alla verifica del tipo e della quantità di merce. A tale proposito, gli uffici doganali possono procedere alla visita delle merci, a esami tecnici, al prelievo di campioni, all’ispezione dei mezzi di trasporto che attraversano la linea doganale e dei bagagli.
Determinati elementi informativi il cui valore è convenzionalmente fatto corrispondere a eventi (significati) utilizzati come basi per prendere decisioni; in funzione della complessità dei c. da svolgere si possono impiegare singoli bit, byte o addirittura interi messaggi di controllo. Istruzioni di c. Nei linguaggi di programmazione, le istruzioni di salto condizionato o incondizionato che hanno lo scopo di governare la corretta sequenza di svolgimento delle operazioni del programma in funzione dei risultati intermedi dell’elaborazione o del valore di opportuni dati di controllo.
Programmi applicativi o del software di base che hanno la funzione di controllare la correttezza dei dati di input, o il corretto svolgimento delle operazioni da parte del calcolatore o dei dispositivi di trasmissione dei dati.
In generale, dispositivi, programmabili o no, utilizzati per governare altre apparecchiature, quali quelle di input/output o di trasmissione dei dati. Secondo la terminologia in uso presso molti costruttori di calcolatori, l’unità di c. indica l’elemento della CPU che ha il compito di prelevare dalla memoria centrale le istruzioni, di interpretarle e di indirizzare l’unità aritmetica e logica, detta ALU (➔ calcolatore), per la loro corretta esecuzione.
Un processo di fabbricazione industriale non genera prodotti perfettamente identici ma lascia una certa variabilità accidentale, sicché le caratteristiche effettive dei prodotti stessi oscillano in realtà intorno alle caratteristiche progettate. Le carte di c. sono strumenti atti a verificare, in base all’esame campionario dei prodotti, che nessuna alterazione sistematica è intervenuta nel processo e quindi che la variabilità si mantiene entro limiti normali. Consideriamo una qualsiasi misura del pezzo prodotto; prelevando a caso dalla produzione, in regime di regolarità, N pezzi, le corrispondenti N misure x1, x2,..., xN costituiscono un campione casuale di una certa variabile casuale X. Supponendo noti i parametri di X, è possibile controllare se i campioni osservati si conformano alle ipotesi di regolarità; in tal caso il processo si dice sotto c. statistico. Quando viene meno tale conformità il processo si dice fuori c. e il meccanismo produttivo viene revisionato. In pratica, supposto che sia w = f (x1, x2,..., xN) la misura ottenuta dal campione, si deve calcolare la distribuzione della variabile casuale W descritta da w, supposto, per es., che W sia normale con media μw e varianza σ2w si considererà il processo sotto c. finché le misure w ottenute dai campioni successivamente prelevati soddisferanno alla condizione
formula [1].
La carta di c. si costruisce considerando su un piano cartesiano (x, y) le rette di equazione:
formula [2]
dette rispettivamente limite inferiore di c., limite centrale, limite superiore; indicando con wt la misura corrispondente al t-esimo campione, si segnano sulla carta i punti (t, wt); la situazione risulta pertanto fuori c. quando la spezzata congiungente tali punti taglia i limiti inferiore o superiore di controllo. È noto che, se W è normale, a lungo andare il 99,7% delle sue determinazioni soddisfano la condizione [1]; si dice allora che la carta corrisponde a un livello di c. 99,7% oppure che è del tipo 3 sigma. Praticamente vengono usati anche altri livelli, oppure anche carte 3 sigma per casi di non normalità. Esempi classici di carte di c. sono le carte per la media, per le quali si ha
Oltre al caso di misure (carte di c. per variabili) si può considerare il caso in cui le unità esaminate vengono classificate secondo che posseggano o meno una certa caratteristica (carte di c. per attributi). Un esempio tipico sono le carte di c. per numero degli elementi difettosi, supposta nota la probabilità p di ottenere un elemento difettoso, la corrispondente «carta 3 sigma» avrebbe i limiti:
Ramo applicativo della matematica che si occupa dell’analisi e della progettazione dei sistemi di controllo. Il campo principale di applicazione di questa teoria è quello dei c. automatici in ingegneria, ma essa è di notevole interesse anche in economia e sociologia.
Il problema del c. è stato affrontato seguendo principalmente due approcci, diversi dal punto di vista matematico ma che nella pratica vengono spesso impiegati simultaneamente: 1) nel primo si suppone di avere un buon modello matematico che descrive il comportamento del sistema, per cui il problema del c. si riconduce a quello di minimizzare un’opportuna funzione di costo. In questo caso si usano metodi di calcolo delle variazioni e di teoria dell’ottimizzazione per programmare in maniera ottimale il sistema di c. a partire dalle condizioni iniziali date (configurazione ad anello aperto); 2) nel secondo tipo di approccio invece si considera il caso in cui siano presenti delle incertezze nel modello matematico, oppure nel sistema stesso, e si utilizza quindi una retroazione (o controreazione) per riportare il sistema nello stato desiderato in seguito a ogni deviazione dal comportamento previsto. Sistemi di c. di questo tipo sono detti ad anello chiuso e vengono trattati con i metodi della teoria dei sistemi dinamici e della teoria della stabilità. In entrambi gli approcci descritti il sistema può essere considerato deterministico o stocastico; nel primo caso si ha un’incertezza sui parametri del modello, mentre nel secondo l’incertezza stessa viene modellizzata.
Caratteristiche fondamentali di un sistema di c. sono la stabilità, intesa di solito come proprietà di fornire un’uscita limitata in risposta a un ingresso limitato, la robustezza, cioè la capacità di garantire un buon funzionamento anche se il sistema reale si discosta dal modello matematico usato per descriverlo, e la controllabilità, che garantisce di poter raggiungere un qualunque stato del sistema agendo sul segnale di controllo.
Insieme di operazioni volte ad accertare l’efficacia dell’attività didattica e, più in generale, dell’azione formativa svolta dalle istituzioni scolastiche. Spesso, per indicare tale complesso di operazioni, si usa il termine valutazione. In realtà, la valutazione costituisce soltanto la fase terminale, anche se la più delicata, dell’attività di c. dei processi d’insegnamento-apprendimento. Le procedure di c. costituiscono peraltro un momento di legittimazione della sperimentazione educativo-scolastica.
Per il controllo nelle Scienze sociali ➔ contròllo sociale.
Insieme di dispositivi atti a conservare nel tempo l’andamento voluto di una o più grandezze in uscita di un apparato. La struttura tipica di un c. automatico è quella riportata nello schema a blocchi nella fig. 1, dove U è la grandezza d’uscita, cioè quella controllata, I è la grandezza d’entrata, cioè quella che controlla: per es., nel caso di un c. automatico di posizione, U è la posizione, angolare o lineare, di un certo organo rispetto a un dato riferimento, mentre I è o una posizione fissa, se il sistema è uno stabilizzatore, o la posizione di un organo di comando se il sistema è ‘a inseguimento’. Il valore di U è riportato all’entrata mediante un organo di controreazione, r. Precisamente, U viene ‘confrontata’ con I in un dispositivo d, detto comparatore, il quale valuta la quantità E=I - U, tale quantità, detta errore o scarto, aziona, per il tramite di un adatto organo di controllo c, l’organo m (organo di manovra) che determina il valore di U, in modo che sia costantemente E=0, cioè U=I. I c. automatici sono usualmente ad azione continua, nel senso che l’errore determina l’azione di c. con continuità nel tempo; esistono peraltro anche sistemi a segnali campionati (fig. 2), nei quali l’errore viene applicato all’organo di c. a intervalli regolari e per breve tempo: il segnale campionato Ec all’entrata di tale organo è quindi costituito da una serie di impulsi di ampiezza variabile (fig. 3), ciascuno di durata τ (durata di campionamento), succedentisi con periodo T (intervallo di campionamento). Ad applicare in modo intermittente l’errore all’organo di c. provvede un dispositivo apposito s (campionatore), schematizzabile con un interruttore periodico. Con la campionatura dell’errore si consegue il notevole vantaggio di ridurre il ‘carico’ che l’organo di c. costituisce per il comparatore: il funzionamento di quest’ultimo ne risulta grandemente avvantaggiato in rapidità di risposta e in precisione. I sistemi a segnali campionati sono particolarmente adatti a essere impiegati con apparati che trattano grandezze discontinue nel tempo, quali sono, per es., elaboratori elettronici e radar. Ad azione effettivamente intermittente nel tempo sono i c. automatici cosiddetti a tutto o niente (o a contatti): in essi l’organo di c. interviene soltanto se l’errore supera un certo valore, detto tolleranza del sistema, e mantiene la sua azione sinché l’errore non è tornato al di sotto del valore anzidetto. Se, come spesso accade, l’organo controllato è un dispositivo elettrico (un motore, un riscaldatore elettrico ecc.), l’organo di c. è semplicemente un relè elettromagnetico: di qui l’uso di chiamare a relè tali sistemi. I c. automatici a tutto o niente non hanno la precisione e la finezza d’intervento dei più complessi sistemi prima descritti: tuttavia la loro intrinseca semplicità, che si traduce in una grande sicurezza di funzionamento e in un costo molto basso, fa sì che essi costituiscano la categoria più diffusa di c. automatici.
Particolare importanza riveste il procedimento di automatizzazione, detto c. numerico, per eseguire lo spostamento di un organo mobile da un punto all’altro di un sistema di riferimento. Tale operazione avviene mediante motori a velocità variabile e/o motori a passo. Tra le più importanti applicazioni figurano il c. numerico nel campo delle macchine utensili e più in generale nel campo della robotica. Il c. numerico si realizza affiancando alla macchina o al complesso di macchine una unità di c. che le guida facendo compiere spostamenti e operazioni prefissate e registrate dall’operatore su banda perforata o su nastro. Le informazioni necessarie possono essere inviate dall’operatore o direttamente, traducendo i dati di officina in una lista di istruzioni comprensibili dall’unità di c., o indicando i soli dati del problema, se è presente anche un elaboratore con i relativi programmi di traduzione.
Nell’ingegneria gestionale, il c. di gestione è un complesso di attività che vengono realizzate da un’azienda, con la finalità di verificare che l’allocazione delle risorse finanziarie alle diverse unità di business proceda conformemente a quanto previsto in sede di pianificazione e che gli scostamenti siano adeguatamente e tempestivamente individuati, compresi e gestiti, eventualmente apportando le necessarie correzioni nei cicli di pianificazione futuri. Per queste ragioni, le attività di c. di gestione sono generalmente comprese dalle aziende nel processo di pianificazione e c., che assume in questo contesto un ruolo centrale nelle attività gestionali e amministrative di un’azienda, contribuendo in modo decisivo a influenzarne le decisioni strategiche e gli orientamenti del management. Strumenti fondamentali del c. di gestione sono le tecniche e le metodologie che consentono di realizzare la documentazione di sintesi che viene fornita alla direzione e alla proprietà dell’azienda e che consente loro di prendere decisioni informate. Gli strumenti informatici sono in questo senso molto importanti e, in particolare negli ultimi anni, numerose applicazioni sono state introdotte sul mercato per rispondere a queste necessità (➔ ERP). Anche grazie a queste applicazioni, il c. di gestione fornisce una modalità di analisi delle attività aziendali complementare alle ordinarie attività amministrative (redazione del bilancio e contabilità generale), essendo queste ultime maggiormente orientate a soddisfare requisiti di natura normativa e contabile, mentre il c. di gestione svolge invece un ruolo più orientato alla strategia, alla pianificazione e al management in generale.
Complesso di procedure istituite per regolare e disciplinare la circolazione aerea; secondo l’area di responsabilità e le funzioni, si distinguono c. regionale, d’avvicinamento, d’aeroporto; le norme in materia vengono emanate dalla ICAO.