Nell’ambito della più ampia nozione di tributo, la prestazione patrimoniale coattiva acausale, dovuta da un soggetto in base a un presupposto dimostrativo di forza economica, che escluda qualunque relazione specifica con un’attività dell’ente pubblico riferita al soggetto o da cui quest’ultimo possa trarre un vantaggio. In tal senso l’i. si distingue dalla tassa (➔), il cui presupposto è di contro costituito dalla richiesta di un atto ovvero del compimento di un’attività pubblica specificamente riguardante un determinato soggetto, quale l’emanazione di un provvedimento o la prestazione di un pubblico servizio. L’i. è l’espressione classica del potere di imposizione, in quanto per la sua struttura semplice può essere riferita a ogni tipo di presupposto economico ed essere utilizzata secondo ogni esigenza politica o economica del paese.
Il potere impositivo è soggetto, nell’ordinamento italiano, al contenuto e ai limiti degli art. 23 e 53 Cost., che sanciscono, rispettivamente, una riserva di legge relativa per l’introduzione di prestazioni patrimoniali imposte (e, quindi, delle i.) e il principio di capacità contributiva quale criterio generale di riparto delle spese pubbliche, valevole, conseguentemente, nel momento in cui viene stabilita la disciplina di ogni singola imposta.
Nel tempo sono state elaborate diverse classificazioni delle i., con riferimento ai soggetti attivi, all’oggetto, alla disciplina o alle modalità di determinazione. A seconda di chi è il soggetto che la istituisce e ne acquisisce il gettito, l’i. può essere qualificata come erariale, statale o locale. In relazione all’oggetto dell’imposta, la distinzione tradizionalmente più importante è quella tra i. dirette e i. indirette. Le prime colpiscono in via immediata la ricchezza espressiva della capacità contributiva in capo al soggetto passivo che la ha manifestata; sono, quindi, i. dirette quelle sul reddito o sul patrimonio, oggi costituite, nel sistema tributario italiano, da IRPEF, IRES, IRAP e ICI. Le i. indirette sono, invece, finalizzate a colpire manifestazioni secondarie di forza economica, nel momento in cui si realizzano e si basano sull’individuazione di fatti idonei a dimostrare un’attitudine economica alla contribuzione. Le i. indirette prendono in esame, generalmente, la spesa, i consumi, gli investimenti, i trasferimenti. Fra le i. indirette importanti, nel nostro ordinamento, sono l’IVA e l’i. di registro.
Le i. possono poi distinguersi in reali o personali. Le seconde valutano il presupposto economico come riferito al soggetto, considerando anche le vicende personali e familiari allo stesso riferibili, attraverso l’utilizzo di deduzioni, detrazioni e aliquote progressive. Le i. reali sono applicate, invece, sui beni o sui redditi senza valutare il soggetto cui accedono.
In relazione al rapporto fra tempo e presupposto, si possono inoltre distinguere le i. istantanee da quelle periodiche. Le prime sono dovute una tantum quando viene compiuto un determinato atto o fatto, espressivo della capacità economica. Le i. periodiche sono, invece, quelle il cui presupposto è destinato a durare nel tempo (per es., il possesso di un reddito o di un immobile); al fine, quindi, di determinare l’i. e consentire l’adempimento è, convenzionalmente, stabilito un periodo (di i.) al quale corrisponde, in linea teorica, un autonomo presupposto, salvo naturalmente i necessari collegamenti fra le i. dovute nell’ambito dei periodi precedenti o successivi (in tema di perdite, di scomputo delle eccedenze, di rimborso o altro).
Le i. sostitutive o surrogatorie (anche regimi fiscali sostitutivi) si riscontrano invece quando viene applicata una disciplina impositiva differente in luogo dell’i. ordinariamente applicabile per finalità di diverso tipo (agevolative, politiche, finanziarie, di semplificazione). Di solito l’i. cosiddetta surrogatoria si basa sulla natura oggettiva di determinati atti, mentre l’i. sostitutiva è riferita, in via generale, a determinati soggetti ovvero a settori di attività considerati. L’i. di assicurazioni (disciplinata dalla l. 1216/1961), che si applica a tutti i premi corrisposti in base a contratti di assicurazione nell’ambito del territorio dello Stato italiano, è un’i. proporzionale assolta per masse di operazioni dall’assicuratore, il quale può esercitare la rivalsa verso il contraente al momento della corresponsione del premio. L’i. sui contratti di Borsa (disciplinata per lungo tempo dal r.d. 3778/1923, e soppressa dalla l. 244/2007, art. 37) costituiva un’i. sostitutiva (in quanto era assolta in sostituzione dell’i. di registro e di bollo) applicata ai contratti stipulati nei mercati regolamentati aventi a oggetto titoli, quote o partecipazioni. Le i. sostitutive sono oggi particolarmente utilizzate nella tassazione dei redditi da capitale, nell’ambito del sistema IRPEF.
Infine, per quanto riguarda il metodo di determinazione della base imponibile e dell’imposta, si distinguono i. fisse (se dovute sempre in misura definita e invariabile), proporzionali (se dovute in misura proporzionale agli imponibili) e progressive (se l’aliquota aumenta progressivamente con la crescita della base imponibile).
Disciplinate dal d. legisl. 347/1990, le i. ipotecarie hanno il loro presupposto nella realizzazione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, a seguito della stipula di un atto di trasferimento immobiliare o mortis causa. L’i. è dovuta da coloro che richiedono le formalità suddette o dai pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’i. di registro o di successione, in relazione agli atti cui si riferiscono le formalità medesime. Le i. ipotecarie sono nella maggior parte delle ipotesi proporzionali. L’i. in misura fissa è prevista per l’espletamento di attività secondarie ovvero laddove le suddette formalità attengano ad atti non produttivi di effetti traslativi.
Le i. catastali sono dovute per il compimento di formalità di voltura catastale a seguito di una stipula di un atto o di un trasferimento mortis causa. Anch’esse sono dovute da coloro che richiedono la formalità di voltura o dai pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’i. di registro o di successione in relazione agli atti cui si riferiscono le volture stesse. L’i. catastale può essere determinata con l’applicazione di aliquota proporzionale o in misura fissa
Disciplinata dal t.u. 131/1986, si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. Nasce con i caratteri della tassa, per poi trasformarsi in i., sebbene tracce dell’originaria natura si rinvengano nei casi di tassazione in misura fissa, nonché nelle ipotesi di registrazione volontaria. La registrazione può essere obbligatoria o in caso d’uso. La registrazione obbligatoria viene definita a termine fisso e deve espletarsi entro 20 giorni dalla formazione dell’atto. La registrazione in caso d’uso non è obbligatoria a meno che non si intenda utilizzare l’atto, nel corso di un procedimento amministrativo, ai fini dell’emissione di un provvedimento. La registrazione volontaria riguarda, invece, tutti gli atti non soggetti per legge a registrazione: per questi ultimi è previsto che chi ne ha interesse possa fruire del servizio pubblico di registrazione. La registrazione consiste in un’operazione di annotazione in un registro dell’atto e della richiesta di registrazione. Nei casi in cui l’atto sia soggetto a registrazione a termine fisso e quest’ultima non venga richiesta dai soggetti tenuti, viene effettuata d’ufficio, previa riscossione dell’i. dovuta. L’i. è applicata in misura fissa ovvero proporzionale. La base imponibile dell’i. è costituita dal valore dei beni o dei diritti oggetto dell’atto registrato. Soggetti passivi d’i. sono coloro che realizzano il presupposto del tributo, ponendo in essere l’atto giuridico. Sono, invece, considerati responsabili solidali per l’i. principale i notai e i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto. L’i. proporzionale di registro non si applica sugli atti aventi a oggetto operazioni assoggettate a IVA, secondo il principio di alternatività tra i. di registro e IVA. In tali casi permane un obbligo di registrazione ma l’i. è applicata in misura fissa.
Sono disciplinate dal t.u. 346/1990, come modificato dall’art. 2, co. 47-54 del d.l. 262/2006, convertito in l. 286/2006, che ha nuovamente introdotto l’i., già abrogata, sulle successioni dei beni e diritti per causa di morte (dovuta anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta), sulle donazioni e sulla costituzione di vincoli di destinazione. La base imponibile dell’i. sulle successioni è costituita dagli arricchimenti conseguiti dai singoli successori, e l’i. è commisurata al valore della quota ereditaria o del legato con diverse differenziazioni, che tengono conto del grado di parentela tra il de cuius e il successore.
Il t.u. contempla una serie di esenzioni di natura soggettiva ovvero oggettiva. Per quanto attiene all’i. sulle donazioni, ai fini della determinazione del valore dei beni e dei diritti, il t.u. rinvia alle regole previste per gli elementi dell’attivo ereditario. Operano, inoltre, le stesse franchigie e aliquote.