Sigla di Imposta regionale sulle attività produttive, introdotta dal d. legisl. 446/1997, al fine di attribuire alle regioni un tributo dal gettito rilevante, sostituendo numerose entrate poco sistematiche e fonti di distorsioni. Presupposto d’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Sulla nozione di ‘attività autonomamente organizzata’ è intervenuta più volte la giurisprudenza interna, al fine di chiarirne il contenuto nel senso della necessità di un’etero-organizzazione ulteriore rispetto a quella intrinsecamente presente nel lavoro dell’esercente l’attività. I soggetti passivi IRAP sono tutti coloro che esercitano attività organizzate e, quindi, le imprese (commerciali e agricole), le società, gli enti (pubblici e privati, ovvero commerciali e non commerciali), i lavoratori autonomi, le amministrazioni pubbliche. La base imponibile dell’imposta coincide con il valore della produzione netta realizzato nel territorio di ciascuna regione, valore che è dato: per l’attività d’impresa, dalla differenza tra i proventi e i costi della gestione ordinaria, escluso il costo del lavoro; per l’attività di lavoro autonomo, dalla differenza tra i corrispettivi e i costi diversi dal costo del lavoro e dagli interessi passivi; per le attività non commerciali, dalla somma delle remunerazioni per prestazioni di lavoro. Si tratta di un’imposta proporzionale: è, infatti, prevista un’aliquota pari al 4,25% (la cui misura può essere modificata dalle regioni entro determinati limiti).
La peculiare struttura dell’IRAP, che assoggetta a tassazione una ricchezza (prodotta) che in realtà coincide con la ricchezza distribuita nelle forme della remunerazione dei fattori produttivi (lavoro, capitale e opera imprenditoriale), ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale in relazione al principio di effettività della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e censure in ordine alla sua compatibilità comunitaria, in quanto è apparsa in alcuni aspetti una duplicazione dell’IVA. Entrambe le censure sono state superate: la Corte costituzionale (sent. 156/2001) ha affermato la legittimità costituzionale dell’IRAP e la Corte di giustizia europea (sent. 3 ottobre 2006, causa C-475/2003) ha escluso il contrasto dell’IRAP con l’ordinamento comunitario.