In diritto tributario, p. del tributo, l’atto o la circostanza di fatto al verificarsi dei quali il tributo è dovuto; esso viene indicato anche come «fatto imponibile», «oggetto dell’imposta» o «fatto generatore» e determina l’an debeatur del tributo. Alla ricorrenza del p. possono, altresì, essere collegati obblighi formali. Il p. è essenziale nella disciplina di ogni tributo; per questo motivo si ritiene rientri fra gli elementi che, sulla base dell’art. 23 Cost., devono essere necessariamente previsti dalla legge per una corretta applicazione della riserva di legge relativa. Poiché qualunque tributo deve risultare conforme all’art 53 Cost., ai fini della realizzazione di un corretto concorso alla ripartizione dei carichi pubblici è necessario che l’individuazione di ciascun p. d’imposta sia razionalmente giustificabile sotto il profilo della capacità contributiva dei soggetti incisi. Il legislatore attraverso il p. deve, pertanto, attribuire rilievo a un atto o a una circostanza di fatto idonei a evidenziare, anche indirettamente, l’attitudine economica di un soggetto alla contribuzione alle pubbliche spese. Il p. può essere anche assunto come punto di riferimento nella classificazione delle imposte. In tal modo è possibile distinguere, per es., tra imposte dirette e indirette, o tra imposte istantanee e imposte periodiche. La precisa definizione del p. di una imposta può avvenire anche in termini negativi, laddove una fattispecie, che astrattamente integri il p., venga espressamente sottratta agli effetti del suo verificarsi in seguito a una specifica previsione. Ciò può accadere o al fine di rispondere meglio alla ratio di un tributo (di cui lo stesso p. era espressione normativa imperfetta), o per ragioni di agevolazione (politica fiscale), in particolare nel caso delle esenzioni e delle esclusioni.