Nella pubblica amministrazione, strumento di reclutamento degli idonei tra coloro che aspirano a un impiego o a una promozione. In base all’art. 3 della Costituzione, nonché all’art. 20 della l. 93/29 marzo 1983, l’accesso alla pubblica amministrazione deve avvenire mediante concorso. Questo consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati, mediante l’esame dei titoli e/o attraverso prove selettive, oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, volti all’acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l’assunzione. Il c. deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività, l’economicità e la celerità di espletamento, anche grazie al ricorso a mezzi automatizzati.
Nel caso del c. per titoli la dimostrazione della idoneità del candidato avviene in base a elementi precostituiti (studi compiuti, opere tecniche o scientifiche). Nel c. per esami, invece, la prova dell’idoneità avviene per mezzo di lavori su temi assegnati da apposita commissione e svolti sotto la sua sorveglianza, di esami orali, e talvolta di prove pratiche che costituiscono parte integrante del concorso. L’apertura del c. avviene mediante bando che rende note le intenzioni della pubblica amministrazione all’esterno. In esso devono essere specificati il numero dei posti messi a c., il trattamento economico e di carriera. L’atto conclusivo del c. è la graduatoria che elenca gli idonei in ordine di merito decrescente (i vincitori sono i primi della graduatoria entro il numero di posti messi a c.). Si definisce c. interno se rivolto a coloro che già appartengono alla pubblica amministrazione e riguarda il loro passaggio a un’area diversa, o a un’altra qualifica della stessa area.
Nel diritto penale, c. di persone nel reato è una forma di manifestazione dell'illecito penale consistente nella commissione di un medesimo reato da parte di una pluralità di soggetti (art. 110 c.p.). Salvo le attenuanti previste dal c.p. agli art. 14, 16, co. 2, e 17, co. 2, e in assenza di tipizzazione delle diverse forme di partecipazione, tutti i concorrenti soggiacciono alla medesima pena. Qualora poi il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione o omissione (art. 116 c.p.); analogamente, il mutamento del titolo di reato determinato dalle condizioni o dalle qualità personali del colpevole, o dai rapporti fra questi e l’offeso, si estende a tutti i partecipanti (art. 117 c.p.). Se ai fini dell’integrazione del reato la pluralità dei soggetti non è un elemento essenziale, si ha c. eventuale, mentre nel caso contrario si ha invece c. necessario. Oltre alla molteplicità dei partecipanti, ulteriori elementi qualificativi sono: la realizzazione della fattispecie obiettiva almeno nella forma del tentativo, il personale contributo causale, fisico o morale, alla realizzazione del reato e la volontà di cooperare alla sua realizzazione.
Il c. di reati è una particolare forma di manifestazione del reato configurabile quando uno stesso soggetto commetta una pluralità di reati violando la stessa ( c. omogeneo) o diverse disposizioni ( c. eterogeneo) di legge attraverso più azioni o omissioni ( c. materiale, art. 71 seg. c.p.: in particolare quando con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona), ovvero mediante un’unica azione od omissione ( c. formale, art. 81, co. 1, c.p.). Nel primo caso, in virtù del criterio del cumulo materiale delle pene, si applicano tante sanzioni quanti sono i reati posti in essere; nel secondo caso, invece, per il principio del cumulo giuridico, introdotto dalla l. 99/1974, si commina la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo.