Prova, variamente costituita e condotta, mediante la quale viene accertata: la preparazione conseguita dagli studenti nelle scuole statali e non statali dei diversi tipi e gradi, o privatamente; l’idoneità degli aspiranti a ricoprire impieghi pubblici o privati, ovvero a esercitare determinate professioni; l’attitudine a svolgere determinate attività.
I tipi più comuni di e. sono: di integrazione, di idoneità, di qualifica, di profitto, di laurea, di Stato.
Gli e. di integrazione sono quelli che, nel caso di passaggio dalla scuola frequentata a classi di scuola di altro tipo, gli alunni sostengono limitatamente alle materie non studiate nella scuola di provenienza e comprese invece nel piano di studi della scuola che intendono frequentare. Con e. di idoneità accedono alle classi intermedie dei diversi tipi di scuola coloro che hanno provveduto privatamente alla propria preparazione. L’ e. di qualifica si sostiene al termine del triennio negli istituti professionali (O.m. 90/2001) e dei corsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni. Nelle università, l’ordinamento didattico prevede, per ogni corso di laurea, e. di profitto per le singole materie del piano di studi, e. di laurea al termine del corso.
In luogo degli e. di riparazione, aboliti con l. 517/4 agosto 1977, nella scuola elementare e media, e con l. 352/8 agosto 1995 anche nella scuola secondaria superiore, con l’ordinanza ministeriale 92/2007, sono stati previsti corsi di recupero per gli studenti che presentino insufficienze in sede di scrutinio. Ciò comporta l’obbligo di frequentare corsi di almeno 15 ore e di sottoporsi a un’ulteriore verifica finale. In caso di esito negativo della prova il consiglio di classe può non ammettere lo studente alla classe successiva. Per gli studenti dell’ultimo anno è previsto che i corsi di recupero e le verifiche debbano essere ultimati in tempo per lo scrutinio finale, in vista dell’ammissione o non ammissione all’e. di Stato.
Gli e. di Stato costituiscono la massima forma di controllo che lo Stato esercita, con ogni possibile imparzialità, sulla preparazione degli alunni a conclusione dei vari cicli di istruzione o degli aspiranti all’esercizio professionale, a salvaguardia tanto della serietà dell’insegnamento impartito nelle scuole statali e non statali, collocate nell’occasione in condizioni di parità, quanto della pubblica fiducia nei confronti di chi intende svolgere una professione. Gli e. di Stato trovano la loro fonte giuridica fondamentale nell’art. 33, 5° co., della Costituzione della Repubblica. È previsto un e. di Stato al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado (l. 53/2003) e al termine del ciclo di istruzione secondaria superiore (l. 425/10 dicembre 1997).
L’e. di Stato nel ciclo di istruzione secondaria superiore ha come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri del relativo indirizzo di studio. La l. 1/11 gennaio 2007 dispone che la commissione degli e. di Stato debba essere composta da non più di sei commissari, dei quali la metà interni e l’altra metà esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta. L’e. comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana; la seconda, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio; la terza è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento. A conclusione dell’e. di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d’e. può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. La commissione può attribuire la lode ai soli candidati che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione.
Qualunque ricerca espletata a scopo diagnostico sul malato (e. obiettivo, e. di laboratorio, e. radiologici, e. ecografici ecc.). Particolare menzione merita il cosiddetto e. obiettivo, lo studio semiologico del malato (ispezione, percussione, palpazione e auscultazione), eseguito dopo la raccolta della storia clinica, o anamnesi. Tale esame consente di valutare sia i caratteri più generali (il tipo costituzionale, lo stato generale di nutrizione e di coscienza, i caratteri della pelle, delle mucose, della muscolatura ecc.) sia le particolarità dei vari segmenti corporei (capo, collo, torace, addome ecc.). Completato l’e. obiettivo, si ricorre a più complessi mezzi di indagine (➔ diagnosi).
In psichiatria, l’e. si svolge prevalentemente sotto forma di colloquio, eventualmente integrato dall’esecuzione di test mentali.
In teologia, libero e., diritto di interpretare liberamente i testi sacri riconosciuto dai riformati al singolo fedele, senza la mediazione della Chiesa o degli organi dottrinari e ispirati di essa. In realtà la rivendicazione del diritto al libero e. non fu un punto programmatico della rivoluzione protestante. La spinta verso il razionalismo religioso, data da umanisti come L. e F. Socini, S. Castellion, G. Aconcio, sostenitori del libero e., fu aspramente contrastata sia da Lutero e da Calvino sia dai loro discepoli. Il libero e. fu piuttosto affermato come diritto individuale alla libera espressione del proprio sentire religioso, contro cattolicesimo e protestantesimo, da parte dei «laici».