Prezzo in moneta nazionale fissato per chi vuole acquistare strumenti finanziari denominati in moneta straniera e che dovrà essere pagato sul mercato interno per ogni unità della moneta straniera. Il prezzo suddetto può essere quotato in borsa, da una banca, o stipulato tra privati (➔ cambio).
Nel linguaggio finanziario si parla di c. fiduciario, quando le monete e, più comunemente, i biglietti possono essere accettati o rifiutati nei pagamenti a seconda della fiducia che ispirano; di c. legale, quando nessuno può rifiutare (salvo, in qualche caso, patto contrario) di essere pagato con le monete o i biglietti cui appunto lo Stato ha attribuito potere liberatorio illimitato; di c. forzoso, relativamente ai soli biglietti, quando questi devono essere accettati in pagamento e non possono essere convertiti in metallo nobile. Il c. forzoso in passato poteva essere dichiarato dallo Stato che vi ricorreva per necessità finanziarie, aprendo pertanto la via all’aumento della circolazione e alla riduzione del potere d’acquisto del biglietto (➔ inflazione). Ormai il c. forzoso – presidiato da banche centrali indipendenti che hanno per missione di procurare la stabilità dei prezzi – è la situazione normale in tutti i paesi del mondo.
Prezzo o quotazione con cui vengono effettuate le contrattazioni su titoli dello Stato e industriali. Il c. si definisce: a) secco, se si riferisce al solo valore capitale del titolo e pertanto per avere il prezzo effettivo da pagare o riscuotere si deve aggiungere al c. secco il rateo di interessi maturati; b) tel quel, se tiene conto anche degli interessi e dividendi già maturati (le borse italiane in genere quotano tel quel i titoli di rendita dello Stato e le azioni di società commerciali, mentre quotano a secco i buoni del Tesoro e le obbligazioni; quelle estere quotano i titoli in entrambi i modi); c) ex cedola, se relativo a titoli dai quali sia stata staccata la cedola in corso di maturazione all’epoca in cui si riferisce la quotazione e risultante pertanto inferiore al c. tel quel di un importo pari a quello dell’intera cedola distaccata; d) di compenso, per indicare il prezzo di un titolo determinato una volta al mese, nel cosiddetto giorno dei compensi, per servire di base alla stipulazione dei riporti di borsa e per ogni eventuale compensazione di altre operazioni a termine.
Serie di lezioni e di esercitazioni che hanno lo scopo di dare all’allievo l’istruzione sufficiente in una materia, in un’arte, in una professione. Nel quadro della programmazione annuale dell’attività didattica gli istituti scolastici possono organizzare c. di recupero o di sostegno in favore degli alunni che rivelino ritardi o carenze nella preparazione o difficoltà nell’apprendimento. Ai lavoratori, in possesso di licenza di scuola media, che non possono frequentare i c. diurni sono destinati i c. serali, c. statali d’istruzione secondaria di secondo grado, a funzionamento serale.
C. è anche la denominazione che deve assumere ogni istituzione scolastica avente fini od ordinamento didattico diversi da quelli delle scuole statali. Nell’ampia accezione di c. rientrano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, canale formativo di recente istituzione che integra le risorse di scuola, formazione professionale, università e mondo del lavoro (➔ formazione).
Ciclo formativo di competenza regionale che può riguardare il primo inserimento, la qualificazione, riqualificazione, specializzazione, l’aggiornamento o perfezionamento dei lavoratori.